Fattura elettronica, parte il software per il calcolo del bollo

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Da ieri nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate è possibile calcolare l’imposta di bollo da due euro che è stata applicata nelle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, per operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro. Dal sito, poi, è possibile prelevare il modello F24 già compilato con il nuovo codice tributo 2521 e, in alternativa, è possibile anche effettuare il pagamento direttamente dal sito. La scadenza del pagamento è di regola il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento: quindi, per il primo trimestre 2019 è il 23 aprile 2019, considerando che il 20 aprile 2019 è un sabato e il 22 è Pasquetta. Il nuovo codice tributo 2521 (campo anno «2019») va utilizzato solo per le fatture emesse nel primo trimestre, mentre per i successivi trimestri si dovranno utilizzare i codici 2522, 2523 e 2524 (risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E). Nel sito delle Entrate viene riportato il numero dei bolli che sono stati inseriti nelle fatture elettroniche ricevute dallo Sdi, tramite la compilazione dei campi «BolloVirtuale» e «ImportoBollo», ma dai primi controlli non tutti i bolli indicati nelle e-fatture sono stati calcolati. Questo numero, comunque, può essere modificato manualmente. Per l’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche emesse nel 2018, il pagamento deve avvenire solo con F24 (codice tributo 2501) entro il 30 aprile 2019. Questa scadenza annuale, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (il 29 aprile negli anni bisestili), rimarrà applicabile per il pagamento dell’imposta di bollo sui libri e registri tenuti con modalità informatica, utilizzati durante l’anno. Se la fattura prevede l’applicazione della marca da bollo da due euro, il costo della marca può essere addebitato in fattura al cliente, in base agli accordi commerciali, con esclusione da Iva, ai sensi dell’articolo 15 comma 1, punto 3 del Dpr 633/1972, a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte. In questi casi, però, l’F24 dei bolli che viene pagato non può essere «intestato» al singolo cliente, ma all’emittente. Si ritiene che l’esclusione dall’Iva del riaddebito sia possibile, comunque, anche in assenza di un documento di spesa (l’F24) formalmente «a nome» del cliente (documento che solitamente viene richiesto in caso di rimborso spese in nome e per conto del cliente). Si arriva a questa conclusione, basandosi sulla risoluzione 22 maggio 1989, n. 550494 che tratta dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per conto dei clienti (si veda anche la nota della Fondazione accademia romana di ragioneria del 17 dicembre 2014 n. 17). L’esclusione da Iva con codice natura da indicare nella e-fattura N1, vale anche se si utilizza un altro codice per l’operazione principale come, ad esempio, N3 (non imponibili Iva) utilizzato per i servizi (di importo superiore a 77,47 euro) fatturati ad un esportatore abituale, a seguito di lettera di intento (nota ministeriale 27 luglio 1985, n. 426767; articolo 8, comma 1, lettera c, Dpr 633/72). Anche per il riaddebito al proprio cliente dell’imposta di soggiorno, gli albergatori, in caso di richiesta di fattura, devono indicare il codice natura N1 e non N2, dedicato alle operazioni «fuori campo Iva».

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 11 aprile 2019

 

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