Fattura elettronica – Gli «altri dati» nei campi facoltativi

ArticoloIl Sole 24 OreNewsFattura elettronica – Gli «altri dati» nei campi facoltativi

Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dalla normativa Iva, e all’indirizzo telematico del cessionario o del committente (codice destinatario e Pec, per i quali si rimanda alla tabella a lato), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche, derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari. Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

Pubblicità in fattura

Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm). Poi, va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln). Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, in base all’articolo 2250 del Codice civile.

Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

Lettere d’intento

Lo stesso problema viene sollevato da chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali, il quale deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore, si veda il servizio del 13 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

Conai e cessione di prodotti

Lo stesso dovrebbe valere per:

– la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);

– la dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

 

LE REGOLE DA SEGUIRE DAL PRIMO GENNAIO 2019 Soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
B Saranno obbligati ad emettere le fatture elettroniche (comprese le note di variazioni e alcune autofatture), in formato xml e utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), per tutte “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti” in Italia, anche verso i privati-consumatori (non verso soggetti non residenti o non stabiliti ovvero soggetti identificati).
Anche per i passaggi interni, va fatta la e-fattura, che transita per lo Sdi (gli emittenti) (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).
C Dovranno ricevere l’e-fattura, tramite il “codice destinatario” (codice di 7 caratteri) o la pec (in questo caso, nel campo “CodiceDestinatario” va indicao il codice convenzionale “0000000”).
Se il cessionario/committente, soggetto passivo Iva, non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la pec di ricezione della e-fattura, l’emittente deve indicare nel campo “CodiceDestinatario” del file xml solo il codice convenzionale “0000000”.
Per le fatturazioni per conto terzi, dove ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera n) dpr 633/1972, il cessionario o il committente predispongono e inviano al Sdi la fattura per conto del cedente o del prestatore, l’indirizzo telematico può essere quello dei primi o dei secondi, a scelta dei primi (gli emittenti) (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).
Minimi, forfettari e agricoltori in esonero
B Saranno esonerati dall’emissione.
C Saranno obbligati a ricevere la fattura elettronica.
Il Sdi recapiterà l’e-fattura al minimo, forfettario o agricoltore, solo “mettendola a disposizione nella sua area riservata” di Fisconline (o Entratel) e l’emittente dovrà comunicare loro questa circostanza “tempestivamente” (punto 3.4, lettera d, provvedimento 30 aprile 2018). Per la Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, pagina 10, invece, l’emittente è obbligato anche a “rilasciare” ai minimi, ai forfettari e agli agricoltori in esonero “una copia su carta (o inviarla per email) della fattura”.
La fattura elettronica verso i minimi, i forfettari e gli agricoltori in esonero, dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” e andrà indicata la partita Iva nell’elemento “IdFiscaleIVA”, in quanto è un elemento obbligatorio per l’articolo 21, dpr 633/1972.
Privati-consumatori finali, quindi, senza partita Iva (compresi anche i condomìni, i consorzi e gli enti non commerciali, non titolare di partita Iva, ma solo di codice fiscale)
B Non applicabile.
C Dovranno ricevere l’e-fattura in Fisconline. In pratica, il Sdi la metterà a disposizione nella loro area riservata di questo sito web dell’agenzia delle Entrate.
L’emittente, comunque, dovrà sempre consegnare “direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica” (punto 3.4, lettera c, provvedimento 30 aprile 2018), a meno che il consumatore non vi rinunci (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). L’emittente dovrà anche comunicare al consumatore “che il documento è messo a sua disposizione dal Sdi nell’area riservata” di Fisconline (punto 3.4, lettera c, provvedimento 30 aprile 2018).
La fattura elettronica verso questi soggetti non Iva dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice “0000000” e andrà compilato l’elemento “CodiceFiscale” del cessionario/committente (non l’elemento “IdFiscaleIVA”). Se, invece, vogliono ricevere dallo Sdi l’xml, devono dotarsi di una pec, chiedendo all’emittente di indicarla nel campo “PECDestinatario” (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).
Soggetti non residenti o non stabiliti ovvero soggetti identificati (identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale)
B Saranno esonerati dall’emissione. Potranno, però, accordarsi con il cliente italiano per inviargli la fattura elettronica tramite il Sdi; in questo caso, chi la riceverà, potrà escludere il dato dall’esterometro.
C Saranno esonerati dal ricevimento. Potranno, però, accordarsi con il fornitore italiano per ricevere la e-fattura tramite il Sdi; in questo caso, chi la emetterà, potraà escudere il dato dall’esterometro. In questi casi, i destinatari dovranno sempre avere la “possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta” (circolare del 2 luglio 2018, n. 13/E, risposta 1.6 per gli identificati, ma applicabile anche ai non residenti o non stabiliti).
In alternativa e solo per le fatture non elettroniche “attive” emesse al proprio cliente non residente o non stabilito in Italia (oltre che al cliente identificato), i dati non vanno inviati con l’esterometro, se la corrispondente fattura elettronica sarà inviata al Sdi, indicando nel campo “CodiceDestinatario” il codice «XXXXXXX» (in questo caso, il Sdi non invierà nulla al cliente estero) (articolo 1, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, punto 9, provvedimento 30 aprile 2018, con partenza dal 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 916, Legge 27 dicembre 2017, n. 205; allegato A al provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 3).
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Nella seguente tabella, sono riportati i soggetti obbligati o meno all’emissione e/o al ricevimento delle fatture elettroniche, oltre che i dati che devono inserire, nei vari casi, nel campo “codice destinatario”. E’ indicata anche la modalità di compilazione, per evitare l’esteromentro. Va prestata attenzione al fatto che, a differenza di quanto indicato al punto 3.4, lettera d), del provvedimento 30 aprile 2018, per la Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, pagina 10, l’emittente di una fattura a un minimo, un forfettario o un agricoltore in esonero è obbligato a “rilasciare” a questi soggetti “una copia su carta (o inviarla via email) della fattura” (non solo, quindi, a comunicare la presenza dell’xml presso Fisconline o Entratel).
Saranno obbligati a ricevere la fattura elettronica?
Come la riceveranno?
Come verrà compilato il campo dell’indirizzo telematico?
RESIDENTI O STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO Obblighi di emissione
Saranno obbligati ad emettere e-fatture (comprese le note di variazioni e alcune autofatture) in formato xml e utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, anche privati-consumatori (non verso soggetti non residenti o non stabiliti o soggetti identificati). Anche per i passaggi interni, l’emittente deve fare la e-fattura, che transita per lo Sdi
Obblighi di ricezione
Dovranno ricevere l’e-fattura, tramite il codice destinatario di sette caratteri o la Pec (in questo caso, nel campo “CodiceDestinatario” va indicato “0000000”). Se il cessionario /committente, soggetto passivo Iva, non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario o la Pec di ricezione, l’emittente deve indicare nel campo “CodiceDestinatario” solo il codice convenzionale “0000000”.
Per le fatturazioni per conto terzi, dove il cessionario o il committente predispongono e inviano al Sdi la fattura per conto del cedente o del prestatore, l’indirizzo telematico può essere quello dei primi o dei secondi, a scelta dei primi (gli emittenti)
MINIMI, FORFETTARI E AGRICOLTORI IN ESONERO Obblighi di emissione
Minimi, forfettari e agricoltori in esonero non avranno l’obbligo di emissione dell’e-fattura
Obblighi di ricezione
Questi soggetti saranno obbligati a ricevere la fattura elettronica. Lo Sdi recapiterà l’e-fattura al minimo, forfettario o agricoltore, solo «mettendola a disposizione nella sua area riservata» di Fisconline (o Entratel) e l’emittente dovrà comunicare loro questa circostanza «tempestivamente» (punto 3.4, lettera d, provvedimento 30 aprile 2018). Per la Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, pagina 10, invece, l’emittente è obbligato anche a «rilasciare» ai minimi, ai forfettari e agli agricoltori in esonero «una copia su carta (o inviarla per email) della fattura». La fattura elettronica verso i minimi, i forfettari e gli agricoltori in esonero, dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” e andrà indicata la partita Iva nell’elemento “IdFiscaleIVA”, in quanto è un elemento obbligatorio per l’articolo 21, dpr 633/1972
PRIVATI-CONSUMATORI FINALI SENZA PARTITA IVA Obblighi di emissione
Per i privati-consumatori finali senza partita Iva (compresi anche i condomìni, i consorzi e gli enti non commerciali, non titolari di partita Iva, ma solo di codice fiscale) la fattura elettronica non è applicabile
Obblighi di ricezione
I soggetti dovranno ricevere l’e-fattura in Fisconline. In pratica, lo Sdi la metterà a disposizione nell’area riservata di questo sito web delle Entrate. L’emittente, comunque, dovrà sempre consegnare direttamente al consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, a meno che il consumatore non vi rinunci. L’emittente dovrà anche comunicare al consumatore che il documento è a sua disposizione nell’area riservata di Fisconline. La fattura elettronica verso questi soggetti dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice “0000000” e andrà compilato l’elemento “CodiceFiscale” del cessionario/committente (non l’elemento “IdFiscaleIVA”). Se, invece, vogliono ricevere dallo Sdi l’xml, devono dotarsi di una Pec, chiedendo all’emittente di indicarla nel campo “PECDestinatario”
NON RESIDENTI O NON STABILITI OVVERO SOGGETTI IDENTIFICATI Obblighi di emissione
I soggetti non residenti o non stabiliti ovvero soggetti identificati (identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale) saranno esonerati dall’emissione. Potranno, però, accordarsi con il cliente italiano per inviargli la fattura elettronica tramite lo Sdi; in questo caso, chi la riceverà, potrà escludere il dato dall’esterometro
Obblighi di ricezione
Saranno esonerati dal ricevimento. Potranno, però, accordarsi con il fornitore italiano per ricevere la e-fattura tramite il Sdi; in questo caso chi la emetterà potrà escludere il dato dall’esterometro. I destinatari dovranno sempre avere la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.In alternativa e solo per le fatture non elettroniche “attive” emesse al proprio cliente non residente o non stabilito in Italia (oltre che al cliente identificato), i dati non vanno inviati con l’esterometro, se la corrispondente fattura elettronica sarà inviata al Sdi, indicando nel campo “CodiceDestinatario” il codice «XXXXXXX» (in questo caso, il Sdi non invierà nulla al cliente estero)
LE INIZIATIVE Dopo la trasmissione in streaming di lunedì, è ancora disponibile online (
http://24o.it/videoforumfattura)
il video del convegno che ha visto a confronto gli esperti del Sole 24 Ore e i responsabili dell’agenzia delle Entrate sui temi più caldi relativi alla fatturazione elettronica. C’è, poi, l’appuntamento delle pagine speciali dedicate alla e-fattura: la pubblicazione si prolungherà nelle prossime settimane con cadenza fissa (lunedì e giovedì). Il 29 novembre uscirà , poi, in allegato al Sole 24 Ore un Focus di Norme e tributi, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica.
Radio24, invece, durante «Due di denari» (dalle 11 alle 12) darà voce alle richieste degli ascoltatori. Ancora, il sito www.ilsole24ore.com ospiterà un dossier sulla e-fattura , mentre sulla pagina Facebook del Sole andranno in onda i videoforum per porre quesiti agli esperti. Dal 19 novembre, infine, la piattaforma dell’Esperto risponde raccoglierà richieste di chiarimenti

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2018

 

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