ArticoloIl Sole 24 OreNewsFattura elettronica, codici diversi per operazioni esenti e fuori campo

Anche il prossimo anno, non sarà obbligatoria l’emissione delle fatture con Iva esclusa, ad esempio, per addebitare gli interessi di mora, le penalità o i rimborsi spese anticipati in nome e per conto della controparte, ovvero l’emissione di quelle non soggette a Iva o fuori campo Iva ( risposte delle Entrate al videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 ). Se però si decide di emetterle, deve essere indicato il corretto codice natura dell’operazione senza Iva: N1 per quelle escluse da Iva e N2 per quelle non soggette a Iva (ad esempio, le cessioni in regime monofase, ad esempio, di generi di monopolio tabacchi, di quotidiani, periodici, libri o di schede telefoniche prepagate).

Fatture transfrontaliere

Per le fatture attive verso propri clienti non residenti o non stabiliti in Italia ovvero clienti solo identificati, invece, la fattura va sempre emessa e, per evitare l’esterometro, sarà possibile accordarsi con il proprio cliente (ad esempio, società del gruppo) per l’invio allo stesso della e-fattura, in formato xml, tramite lo Sdi (punto 9.2, provvedimento del 30 aprile 2018, che consente questa procedura anche per le fatture da fornitori esteri). Il cliente estero dovrà dotarsi di una pec ovvero del codice destinatario (ad esempio, di un intermediario). In alternativa a questo metodo, per evitare l’esterometro, la fattura cartacea emessa al cliente estero dovrà essere trasformata in fattura elettronica, per essere inviata allo Sdi, indicando nel campo «CodiceDestinatario» il codice «XXXXXXX».

A differenza della prima esenzione dall’invio, questa è possibile solo per le fatture attive e lo Sdi non invia nulla al cliente estero.

Natura dei servizi Ue o extra-Ue

Sia per le fatture attive emesse attraverso lo Sdi che per quelle solo inviate allo Sdi, va prestata attenzione al fatto che, sia i servizi resi a soggetti extra-Ue che quelli resi a soggetti Ue sono operazioni «non soggette» a Iva «per mancanza del requisito territoriale» previsto dall’articolo 7-ter, del Dpr 633/1972, ma solo per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall’Unione europea, in fattura deve essere riportata l’annotazione «operazione non soggetta». Per le prestazioni verso soggetti Iva Ue, invece, va riportata l’annotazione «inversione contabile» (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, del Dpr 633/1972). Per questo motivo, le e-fatture emesse per i servizi resi a soggetti extra-Ue dovranno avere natura N2 (non soggetti a Iva) – circolare 1/E/2017, paragrafo 4 – , mentre quelle per servizi resi a soggetti Ue avranno natura N6 (inversione contabile). La risposta è contenuta in una Faq dell’agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2017, nel portale Fatture e corrispettivi, riferita allo spesometro, ma è applicabile ora anche per le fatture elettroniche.

Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, in linea generale, vale il principio che nello spesometro vada riportata l’imposta o la sua natura così come è riportata nel documento emesso. Ecco che i servizi resi a soggetti extra-Ue, dove le fatture hanno l’annotazione «operazione non soggetta», vanno classificati con la natura N2 (non soggetti a Iva) – circolare 1/E/2017, paragrafo 4 – mentre i servizi resi a soggetti Ue, dove le fatture hanno l’annotazione «inversione contabile», vanno classificati con la natura N6 (inversione contabile).

Autofattura e natura N6

Si segnala che l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018, commentando la natura N6, inversione contabile, riporta ancora le indicazioni che erano state date per la compilazione della sezione Dtr dello spesometro, relativa alle fatture ricevute (allegato al provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793), in quanto dice che questa natura dovrà essere utilizzata non solo per le operazioni attive in reverse charge, ma anche per «l’autofatturazione per acquisti extra Ue di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti». Si ritiene che questa informazione debba essere eliminata, in quanto vige l’esenzione di inviare allo Sdi gli acquisti e i servizi ricevuti da soggetti non residenti o non stabiliti ovvero solo identificati in Italia, ancorché documentati da autofattura.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2018

 

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