ArticoloIl Sole 24 OreNewsF24 cartaceo anche oltre mille euro

Dal 3 dicembre 2016, le persone fisiche, senza partita Iva , possono presentare direttamente agli sportelli di Equitalia, postali o bancari i modelli di pagamento F24 “cartacei”, di qualunque importo (anche oltre 1.000 euro) purché non contengano compensazione con altri crediti tributari o contributivi. L’articolo 7-quater, comma 31, del Dl 193/2016, come convertito dalla legge 225/2016, ha soppresso, infatti, l’obbligo di utilizzare l’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche, senza partita Iva, contenuto nell’articolo 11, comma 2, lettera c), Dl 66/2014. F24 con compensazione Dal 1° ottobre 2014, i contribuenti senza partita Iva che vogliono pagare imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi (Inail) non possono recarsi in banca o in posta (o uno sportello di Equitalia) per pagare i modelli F24 che riportano crediti in compensazione. Perché in questi casi è possibile effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè inviando tramite internet il modello F24, con i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 on-line, F24 cumulativo o F24 addebito unico), delle banche o delle poste. Questa regola doveva essere seguita dal 1° ottobre 2014 al 2 dicembre 2016 anche dai contribuenti che volevano pagare imposte, contributi previdenziali e premi assicurativi (Inail), per importi superiori a mille euro, seppur senza alcuna compensazione. Nessun limite ai contanti L’eliminazione del limite dei mille euro per il pagamento cartaceo da parte dei privati (senza partita Iva), in vigore dal 3 dicembre 2016, consente ora di pagare in contanti anche per importi superiori a 2.999,99 euro, cioè il limite dell’uso del contante per i trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi (articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007). Quindi, ci si può recare presso gli sportelli (anche se al Sole 24 Ore risulta che qualche banca abbia negato la transazione), ad esempio, con 5mila euro in contanti per pagare un F24, senza compensazioni, con un saldo a debito di 5mila euro. In pratica, non c’è più alcun limite prestabilito all’uso dei contanti per pagare le imposte, mentre vige ancora il divieto assoluto, sopra i 2.999,99 euro, per pagare i fornitori. Fino al 2 dicembre 2016, invece, l’unico metodo possibile per utilizzare i contanti (o i fondi presso una banca collegata all’assegno o al bancomat) per pagare l’F24, era quello di procedere al versamento (anche oltre i 2.999,99 euro) nel conto corrente collegato ai propri servizi home-banking e, solo quando vi era la disponibilità in conto dei fondi si poteva inviare e addebitare digitalmente il modello di pagamento. Va ricordato, infatti, che le operazioni di versamento (e/o di prelievo) di contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione della normativa sull’antiriciclaggio (circolari Mef 989136/2011 e Ispettorato generale di finanza 16 gennaio 2012, n. 2/RGS). Inoltre, non si applica la normativa antiriciclaggio dell’articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007 «ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane» (articolo 49, comma 15, Dlgs 231/2007). F24 cartacei fino a mille euro Il limite dei 1.000 euro, applicabile fino al 2 dicembre 2016, era riferito al saldo finale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare nell’anno o alla singola imposta da versare nel singolo F24: quindi, per ridurre il saldo a debito dell’F24 sotto i 1.001 euro e per continuare a pagare allo sportello (se non vi erano compensazioni), anche in contanti, con assegno o bancomat, si poteva dividere l’F24 da pagare, nella stessa scadenza, in più modelli con saldo finale pari o inferiore a 1.000 euro. Lo spezzettamento del modello F24 poteva avvenire, sia agendo su codici tributo diversi, sia dividendo l’importo di un unico codice tributo su più modelli. Le partite Iva I titolari di partita Iva, invece, devono usare obbligatoriamente il modello F24 telematico per tutti i pagamenti dal 1° gennaio 2007 e, se vogliono compensare crediti Iva (annuali o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5mila euro annui (10mila fino al 31 marzo 2012) possono usare solo i servizi telematici delle Entrate e non quelli bancari o postali (articolo 37, commi 49 e 49-bis, Dl 223/2006). Inoltre, dal 1° ottobre 2014 possono usare solo i servizi online delle Entrate per tutti gli F24 con “saldo finale” pari a zero (per effetto delle compensazioni effettuate), anche se non vogliono superare i 5mila euro di credito Iva compensabile (articolo 11, comma 2, lettera a, Dl 66/2014).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2016

 

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