F24 cartaceo, allo sportello anche oltre i 1.000 euro

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Dal 3 dicembre 2016, le persone fisiche, senza partita Iva, possono pagare direttamente agli sportelli bancari, postali o di Equitalia gli F24 cartacei di qualunque importo (anche se superiori a 1.000 euro), a patto che non contengano alcuna compensazione. Il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017, infatti, ha soppresso l’obbligo di utilizzare l’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche, senza partita Iva, contenuto nell’articolo 11, comma 2, lettera c), Dl 66/2014. Tutti i contribuenti (con o senza partita Iva) sono obbligati ad usare i servizi di pagamento delle Entrate per gli F24 con saldo finale di importo pari a zero (direttamente, i servizi F24 web o F24 online dei canali telematici Fisconline o Entratel, ovvero tramite un intermediario, i servizi F24 cumulativo o F24 addebito unico di Entratel). Quindi, non possono utilizzare i servizi di remote banking collegati al circuito Cbi (Corporate banking interbancari) del sistema bancario o di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane Spa. Le compensazioni Anche se con la compensazione il modello F24 non è a zero, il credito annuale Iva o i crediti dei primi tre trimestri, per importi superiori a 5.000 euro annui (10.000 euro fino al 31 marzo 2012), possono essere compensati, dai titolari di partita Iva, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Se si prevede di compensare un importo di credito Iva superiore a 5.000 euro (10.000 euro fino al 31 marzo 2012), comunque, è opportuno utilizzare i suddetti servizi telematici «anche per i crediti il cui ammontare in compensazione non ha ancora raggiunto» la suddetta soglia (circolare 12/E/2010, risposta 2.6). Usando i servizi telematici delle Entrate, è prevista la possibilità di scegliere di volta in volta il conto corrente bancario o postale di addebito, a differenza dei servizi bancari offerti dalle banche, dove spesso non è possibile usare il servizio di una banca per addebitare il modello in un altro istituto. Gli intermediari abilitati al canale Entratel possono effettuare i versamenti delle imposte dovute dai loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi (F24 cumulativo), ma anche sui propri conti bancari o postali (F24 addebito unico). Il consulente, quindi, può addebitare sul proprio conto corrente un F24 intestato ad un terzo. Operazione non possibile, invece, per il contribuente che usa l’F24 web o l’F24 online, quindi, ad esempio, il padre non può pagare l’F24 del figlio addebitandolo sul proprio conto. Relativamente all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta diversi dall’Iva, cioè generati dalla dichiarazione dei redditi, dal modello Irap o dal 770, se il contribuente (indifferentemente, con o senza partita Iva) intende superare la soglia di compensazione di 15.000 euro, è preferibile (anche se non obbligatorio) utilizzare da subito i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Questa regola, in realtà, è prevista dall’articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006, solo per le compensazioni con il modello F24 del credito annuale Iva o dei crediti dei primi tre trimestri, per importi superiori a 5.000 euro annui. Questo limite dei 5.000 euro era di 10.000 euro fino al 31 marzo 2012 (provvedimento 16 marzo 2012) e nel 2010 l’Agenzia delle entrate aveva sostenuto che se si prevedeva di compensare un importo di credito Iva superiore a 10.000 euro (5.000 euro attualmente), comunque, sarebbe «opportuno» utilizzare i suddetti servizi telematici «anche per i crediti il cui ammontare in compensazione non ha ancora raggiunto» la suddetta soglia (circolare 12/E/2010, risposta 2.6). Ecco che, anche se per i crediti non Iva non è prevista nessuna norma specifica a riguardo, se si prevede di compensare un importo di credito non Iva superiore a 15.000 euro, è preferibile utilizzare queste procedure anche per questi ultimi. Quindi, anche se la norma prevede la possibilità di usare i servizi di home o remote banking delle banche o delle poste, se il modello ha delle compensazioni che non comportano un saldo a zero e se si prevede che il credito che si sta compensando verrà utilizzato (anche su più annualità) per un importo superiore alla soglia dei 15.000 euro, sarebbe preferibile utilizzare da subito, per il pagamento, i servizi online delle Entrate. Il divieto del contante Nei casi in cui non è possibile il pagamento degli F24 “su carta” allo sportello, ma solo telematicamente previo addebito nel proprio conto corrente, non è possibile effettuare pagamenti in contanti, con assegni bancari o circolari (in banca, in posta o presso Equitalia), con vaglia cambiari (Equitalia), con carta Pagobancomat (in banca o presso Equitalia) ovvero con assegni postali, vaglia postali o carta Postamat (in posta). Il pagamento con un F24 cartaceo presso le banche, le Poste o uno sportello di Equitalia, può ancora essere effettuato solo da chi non è titolare di partita Iva e deve pagare modelli unificati di qualunque importo (anche superiori a 1.000 euro), ma senza alcuna compensazione.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 dicembre 2016

 

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