ArticoloIl Sole 24 OreNewsEcobonus incapienti alle banche

Via libera alla cessione dell’intera detrazione Irpef del 65% (eco-bonus sulle parti comuni condominiali), 70% o 75% (eco-bonus su più del 25% delle parti comuni), da parte degli incapienti , non solo «ai fornitori che hanno effettuato gli interventi» verdi, ma anche «ad altri soggetti privati», come gli «istituti di credito e intermediari finanziari».

È stato pubblicato, infatti, il provvedimento attuativo delle Entrate (prot. n. 165110 di ieri), che ha recepito le modifiche introdotte dal Dl 50/2017 al Dl 63/2013. Il provvedimento si applicherà anche alle cessioni, da parte dei non incapienti, della detrazione Irpef o Ires del 70-75%, per interventi su più del 25% delle parti comuni, le quali però non potranno essere effettuate agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Il provvedimento sostituisce quello dell’8 giugno 2017, prot. 108577.

Incapienti

Dal 2017, le persone fisiche risultate “incapienti” nel periodo d’imposta precedente a quello di sostenimento della spesa, possono cedere il corrispondente credito d’imposta Irpef del 65% (eco-bonus sulle parti comuni condominiali), del 70% o del 75% (eco-bonus su più del 25% delle parti comuni), per intero e non in parte, ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti privati (quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, con esclusione delle Pa di cui al Dlgs 165/2001) e a istituti di credito e intermediari finanziari , con la facoltà da parte di questi cessionari di effettuare la successiva cessione del credito a terzi, in tutto o in parte (per queste ulteriori cessioni restano esclusi i trasferimenti agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alla Pa).

Non incapienti

Per i non incapienti, l’eco-bonus su più del 25% delle parti comuni, cioè la detrazione Irpef o Ires del 70% per le spese sostenute dal 2017 al 2021 dai condomìni per gli interventi verdi su parti comuni, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie (aumentata al 75%, se migliorano la prestazione energetica invernale e estiva, superando la qualità media di cui al Dm Mise del 26 giugno 2015) può essere ceduto, per intero e non solo in parte, ai fornitori e ad altri soggetti privati (con esclusione delle Pa). In questo caso, la cessione non può essere effettuata agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Interventi antisismici

La cessione è possibile anche per la detrazione Irpef o Ires del 75% o dell’85% per gli interventi antisismici sulle parti comuni. Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, dai condomìni per gli interventi antisismici su parti comuni di condomini, di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, con procedure autorizzatorie comunali iniziate dal 1° gennaio 2017, da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una o due classi, i soggetti beneficiari ( anche non incapienti ) della relativa detrazione Irpef e Ires, rispettivamente del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell’85% (riduzione di due classi di rischio), possono optare per la cessione del corrispondente credito d’imposta, per intero e non solo in parte, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, esclusi istituti di credito, intermediari finanziari e Pa, con la facoltà da parte di questi cessionari di successiva cessione a terzi, in tutto o in parte.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 agosto 2017

 

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