E-fatture differite: c’è tempo fino al 15 settembre

ArticoloIl Sole 24 OreNewsE-fatture differite: c’è tempo fino al 15 settembre

Le aziende di servizi e i professionisti possono “andare in ferie” ed evitare almeno nel periodo di chiusura di controllare ogni 12 giorni gli estratti conto bancari, con la scelta di emettere l’e-fattura differita entro il 15 settembre. Lo stesso vale per chi vende beni, che può evitare la fattura immediata, da inviare al Sdi entro 12 giorni dalla consegna della merce. Vediamo come, ricordando che ai fini Iva i servizi si considerano effettuati all’atto del pagamento del corrispettivo, mente le cessioni di merci al momento di emissione del ddt. Le differenze operative per passare alla e-fattura differita, però, sono più pesanti per le prestazioni di servizi. Peraltro venerdì scorso i commercialisti hanno ricordato che la moratoria delle sanzioni per l’invio delle e-fattore entro la liquidazione Iva è scaduta, per i trimestrali, il 30 giugno. E-fattura differita per i servizi Per poter emettere la fattura differita di servizi, è necessario che vengano indicati nella stessa gli estremi della cosiddetta «idonea documentazione», la quale deve contenere «con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti» (faq delle Entrate 52/2018). Per i servizi, questa «idonea documentazione» può essere costituita da uno dei seguenti documenti: – il contratto tra le parti; – la nota di consegna dei lavori; – la lettera d’incarico del servizio; – la cosiddetta fattura proforma o avviso di parcella; – un documento attestante l’avvenuto incasso, come il bonifico, lo scontrino «parlante» con quietanza o il «documento commerciale parlante» con quietanza, cioè quello «valido ai fini fiscali», perché riporta l’indicazione del «numero di partita Iva dell’acquirente» (articoli 2, comma 1, e 5 del decreto 7 dicembre 2016, nonché comunicato congiunto Associazione nazionale commercialisti e Confimi); – la relazione professionale (circolare 18/E/2014). Ad esempio, un professionista che nel mese di agosto 2019 incasserà dei compensi professionali, per i quali non ha emesso la fattura proforma o l’avviso di parcella, potrà emettere entro il 15 settembre 2019 una fattura differita , indicando gli estremi della contabile del bonifico ricevuto, se la causale dello stesso contiene la descrizione della «prestazione eseguita», in quanto sia la «data di effettuazione» (per i servizi corrisponde con la data del bonifico) sia le parti contraenti sono solitamente già indicate nella ricevuta del bonifico stesso. Gli estremi da indicare In generale, per trasformare una fattura elettronica da immediata (invio allo Sdi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) a differita (invio allo Sdi entro, generalmente, il 15 del mese successivo) devono essere indicati nel file xml gli estremi (data e numero) di: «idonea documentazione» per le prestazioni di servizi; ddt o dell’eventuale altro «documento idoneo» con le caratteristiche dell’articolo 1, comma 3, Dpr 472/1996, per le cessioni di beni: quindi, con l’indicazione della data, delle parti, dell’eventuale incaricato del trasporto, della natura, qualità e quantità dei beni. Per esempio, per il ddt, nel campo «DatiDDT» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» e negli altri casi negli elementi «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi». Questi documenti necessari per la fattura differita possono essere analogici o informatici (circolare 8/E/2018), possono essere conservati in maniera cartacea e non devono obbligatoriamente essere allegati al file xml (risposta 6.3 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e faq delle Entrate 120/2018 e 52/2018). Agevolate le cessioni di beni Solo per le cessioni di beni (e non per le prestazioni di servizi), se nella fattura differita c’è l’indicazione della data e del numero del ddt o del documento idoneo (scontrino parlante, ricevuta fiscale, documento commerciale parlante e buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche), è possibile non indicare nella stessa il «dettaglio delle operazioni», cioè della «natura, qualità e quantità» dei beni ceduti (circolare 18/E/2014). Questi dati possono essere omessi nella fattura differita, anche nel caso in cui i ddt o gli eventuali altri documenti idonei vengano «inscindibilmente allegati alla fattura», la quale deve contenere l’indicazione che «gli allegati costituiscono parte integrante della presente fattura» (nota del 24 marzo 1978, n. 360878). In questi casi, può essere omessa nella fattura anche l’indicazione dei loro estremi. Si auspica che queste agevolazioni, dettate in passato per le cessioni dei beni, vengano estese anche alle fatture differite dei servizi, che devono contenere gli estremi dell’idonea documentazione in possesso a questo fine. Se, per scelta, i suddetti documenti vengono allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizza il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura (faq delle Entrate 52/2018). La fattura differita per i beni non può essere emessa se prima dell’emissione del ddt o di altro documento idoneo, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo (circolari 9 agosto 1975, n. 27 e 24 giugno 2014, n. 18/E).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 agosto 2019

 

Richiedi una consulenza personalizzata