E-fattura, stop alle deleghe via Pec dal 31 maggio

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Dal 31 maggio gli intermediari non potranno più presentare via Pec all’agenzia delle Entrate le deleghe a loro stessi per l’utilizzo dei «servizi di fatturazione elettronica» dei propri clienti. A prevederlo il provvedimento delle Entrate di ieri (prot. n. 96618/2019), che ha eliminato una delle quattro modalità di invio, previste dal provvedimento del 5 novembre 2018. I contribuenti possono delegare gli intermediari abilitati all’invio delle dichiarazioni fiscali, ad accedere e operare nei cinque «servizi di fatturazione elettronica» gestiti dall’agenzia delle Entrate, denominati «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche», «consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva», «registrazione dell’indirizzo telematico», «fatturazione elettronica e conservazione» (servizio che consente la predisposizione e la trasmissione a Sdi delle e-fatture del proprio cliente) e «accreditamento e il censimento dei dispositivi». Queste deleghe sono necessarie per poter utilizzare i relativi servizi. Invece, al di fuori di questi servizi, quindi nei casi di self-billing, se il commercialista, ad esempio, predispone una e-fattura per conto del proprio cliente dal portale di una software house (come anche nei casi di fatturazione demandata a terzi), non occorre nessuna delega da presentare alle Entrate. Le modalità di presentazione del modulo delle deleghe ai «servizi di fatturazione elettronica», quindi, rimarranno: presentazione diretta o tramite l’intermediario allo sportello, con attivazione entro 5 giorni lavorativi; presentazione su Fisconline o Entratel, direttamente dal delegante, con efficacia immediata; presentazione telematica, massiva o puntuale, tramite l’intermediario, con attivazione delle deleghe entro due giorni dalla ricezione della comunicazione telematica massiva o puntuale da parte dell’Agenzia. Fino al 30 maggio, invece, l’intermediario delegato potrà inviare ancora via Pec all’agenzia delle Entrate le copie delle deleghe ricevute, solo se è un soggetto al quale è stata conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso un ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate e contemporaneamente ha la possibilità di autenticare la firma del delegante in virtù di quanto previsto dall’articolo 63, Dpr 600/1973.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 189 aprile 2019

 

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