E-fattura, leasing e manutenzioni auto anche senza «carte»

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Per l’acquisto di carburanti, l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo, dovrebbe riguardare solo «l’acquisto di carburante per autotrazione», quindi, il pagamento in contanti dovrebbe essere ancora possibile (entro i 2.999,99 euro), ad esempio, per il carburante per gli aeromobili e i natanti da diporto, la locazione, il noleggio, la custodia, la manutenzione, la riparazione e l’impiego di veicoli stradali a motore. Queste le indicazioni di Assonime contenute nella circolare n. 17 di ieri. In generale, dal 1° luglio 2018, per detrarre l’Iva e dedurre il costo per l’acquisto di carburanti, è necessario che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili e che si riceva e-fattura, se prevista. Invece, l’utilizzo della scheda carburanti (documento compilabile fino alla fine del 2018) è «meramente facoltativo», in quanto dal 1° luglio 2018 non vale più l’alternatività tra scheda carburanti e pagamenti tracciabili. Quindi, se facoltativamente si utilizza la scheda carburante, si deve sempre pagare con mezzi tracciabili. Se, invece, la tipologia di acquisto impone di ricevere la fattura elettronica (ad esempio, per acquisti nella filiera dei carburanti fra imprese petrolifere, grossisti, intermediari o per quelli effettuati dalle imprese petrolifere da parte di imprese e professioni in esecuzione dei contratti di netting), quest’ultimo documento è necessario. Secondo la normativa Iva, dal 1° luglio 2018 la detrazione dell’imposta per l’acquisto di «carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore» e per la «custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi», è detraibile solo se l’operazione è provata dal pagamento con carte di credito, di debito o prepagate o da altri mezzi tracciabili, riportati nel provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203, quali assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamento elettronici dell’articolo 5 del Dlgs 82/2005, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale o altri strumenti di pagamento elettronico, che consentono l’addebito in conto corrente. Ai fini della deduzione dal costo dal reddito, invece, dal 1° luglio 2018, «le spese per carburante per autotrazione» sono deducibili, se «effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate». Dal raffronto delle due normative (Iva e redditi), emerge la disomogeneità delle spese in oggetto, in quanto ai fini Iva il pagamento tracciabile sembra obbligatorio anche per una vasta serie di prestazioni di servizio aventi a oggetto gli stessi mezzi, come leasing, noleggio, custodia, manutenzione, riparazione ecc. Assonime osserva che il provvedimento 4 aprile 2018 n. 73203, ha ristretto il campo, ai fini Iva, alle sole «spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione», quindi, l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, sia ai fini Iva che dei redditi, non dovrebbe estendersi a «fattispecie diverse dall’acquisto di carburante per autotrazione», come, ad esempio, l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili e a natanti da diporto, l’acquisto di servizi di locazione, noleggio, custodia, manutenzione, riparazione e impiego di veicoli stradali a motore e il transito stradale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2018

 

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