Durc di congruità da chiedere prima del saldo

ArticoloIl Sole 24 OreDurc di congruità da chiedere prima del saldo

Per le persone fisiche che hanno effettuato lavori sulle villette e sulle case a schiera e per le quali il super bonus scade il prossimo 31 marzo 2023, la massimizzazione dello sconto fiscale si ha solo se vengono saldati i lavori agevolati con il super bonus.

Prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati con le detrazioni fiscali, però, i committenti hanno l’«obbligo» di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera nel cantiere, se l’opera complessiva supera i 70.000 euro. L’obbligo è stato ricordato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, e secondo la Faq 6 della CNCE del 15 febbraio 2022, la mancanza della congruità della manodopera potrebbe «riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali», in quanto pregiudicherebbe il successivo ottenimento del Durc online contributivo, richiesto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, il quale prevede la perdita del diritto alla detrazione dei bonus edili in caso di violazioni delle obbligazioni contributive, relativamente agli operai utilizzati nell’intervento (si veda anche la risposta all’interrogazione parlamentare del 22 settembre 2021, n. 5-06701 sul super bonus del 110%).

Funzionamento del portale

Importanti chiarimenti sul funzionamento del portale sono stati forniti dall’accordo tra le parti sociali stipulato il 7 dicembre 2022.

Ore imprese individuali o lavoratori autonomi

Nella Faq n. 5 della Comunicazione del Cnce del 10 novembre 2021, n. 798, è stato chiarito che per le imprese edili con dipendenti, indipendentemente se affidatarie e/o in subappalto, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, sono indicate mensilmente nella «denuncia» presentata alla propria Cassa (eventualmente, anche importando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile).

Invece, nel caso di lavoratori autonomi o imprese edili affidatarie senza dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un’opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; pertanto, questi soggetti devono indicare le ore lavorate direttamente nel sistema CNCE_EdilConnect (sezione «compila presenze») e questo metodo è quello «primario» (accordo tra le parti sociali, stipulato il 7 dicembre 2022). Solo in alternativa e come metodo secondario, invece, l’impresa affidataria (quindi, non i lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti) può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto.

Ora, l’accordo tra le parti sociali, stipulato il 7 dicembre 2022, prevede che per questi soggetti le ore massime di lavoro siano 173, le quali devono essere commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato.

Errori materiali sempre correggibili

Questo accordo, poi, ha confermato quanto chiarito nella Faq n. 8 della Comunicazione del Cnce del 17 dicembre 2021, n. 803, in cui si dava la possibilità al dichiarante di correggere eventuali errori materiali riscontrati nei dati inseriti in CNCE_Edilconnect. A riguardo, infatti, l’accordo conferma che le Casse Edili/Edilcasse non possono inserire blocchi/inibizioni nel sistema.

Denuncia nuovo lavoro (DNL)

Per i lavori privati, a seguito dell’invio della denuncia nuovo lavoro (DNL) alla Cassa competente (anche tramite CNCE_Edilconnect), quest’ultima invia una pec all’impresa affidataria informandola che l’opera è soggetta a verifica di congruità della manodopera nei cantieri e questa deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. Nel caso dei lavori pubblici, la pec verrà inviata sia all’impresa affidataria che al committente e la verifica di congruità dovrà essere richiesta, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Se un’impresa affidataria (anche non edile) non carica il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore inserisce il proprio lavoro in questo portale, indicando l’impresa affidataria, il sistema invia una pec a quest’ultima, invitandola ad adempiere, tramite l’inserimento del cantiere e la verifica dei dati già inseriti (accordo tra le parti sociali, stipulato il 7 dicembre 2022).

Impresa non edile

La verifica della congruità della manodopera non riguarda i lavori non edili (cioè quelli non elencati nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008), pertanto, se l’acquisto del materiale o le prestazioni di servizi non edili vengono effettuati da imprese, non affidatarie di lavori edili, che non applicano un contratto collettivo del settore edile, queste attività non rilevano ai fini della congruità. Ad esempio, se la fornitura con posa di serramenti viene effettuata da un’«impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico)», non è necessario il Durc di congruità (Faq 2 del CNCE del 3 maggio 2022).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2023