Diritto di superficie a tempo determinato tassato come ricavo

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Il corrispettivo conseguito per la «costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale», viene tassato «come ricavo (e non come plusvalenza), così come» viene «imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata» dell’articolo 83 del Tuir. Sono questi i chiarimenti della risoluzione 15 maggio 2018, n. 37/E. Sempre ieri, poi, l’Agenzia, con la risoluzione n. 38/E, ha chiarito che sono imponibili ad Iva e non esenti (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, nn. 4 e 9, Dpr 633/1972) i servizi di consulenza in materia di investimenti, se gli unici interlocutori sono i «propri clienti» e non vi è «alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati». Solo in questi casi, infatti, il servizio di consulenza non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da Iva. Tornando al diritto di superficie, la risoluzione 15 maggio 2018, n. 37/E, ha trattato il caso della concessione a terzi di un diritto di superficie a tempo determinato di un terreno, il cui corrispettivo è costituito da canoni annui, incassati in rate trimestrali anticipate. I principi contabili nazionali non trattano la contabilizzazione di questi ricavi; quindi, in questi casi, vanno considerate in via analogica le disposizioni contenute nei documenti Oic che trattano casi simili, «in ordine gerarchicamente decrescente» relativamente a definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa (Oic 11, paragrafo 4). In particolare, l’Oic 12, al paragrafo 65, tratta la diversa ipotesi dei costi sostenuti dal superficiario per i «canoni periodici corrisposti a terzi» per la «concessione del diritto di superficie su immobili», prevedendo l’iscrizione di questi oneri, come «canoni di locazione» nella voce «B8) Per godimento di beni di terzi». Traslando queste indicazioni per i componenti passivi per il superficiario ai ricavi incassati dal soggetto che concede il diritto di superficie a terzi, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto corretta la contabilizzazione dei «canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato» come ricavi e non come «plusvalenza da cessione interamente nel periodo di imposta di stipula dell’atto». Questa modalità di contabilizzazione vale anche ai fini fiscali per i soggetti che non si qualificano come micro-impresa, ai sensi dell’articolo 2435-ter del Codice civile, in quanto in questi casi è applicabile il cosiddetto principio di derivazione rafforzata dell’articolo 83 del Tuir e del decreto ministeriale 3 agosto 2017, secondo il quale, valgono i «criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, previsti dai rispettivi princìpi contabili», anche in deroga alle disposizioni” degli articoli da 84 a 116 del Tuir.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2018

 

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