Dichiarazione Iva relativa al 2016 – Per i ritardatari invio possibile entro 90 giorni dalla scadenza

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In caso di mancato invio telematico della dichiarazione Iva 2017, relativa al 2016 , entro la scadenza ordinaria di ieri, il contribuente può comunque inviare il modello compilato in ritardo. Se lo fa entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il 27 maggio 2017, si è in presenza di una dichiarazione tardiva , quindi non omessa. Se l’invio avviene dopo il 27 maggio 2017, invece, la dichiarazione viene considerata omessa. Per la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza) si applica la sanzione fissa di 250 euro (articolo 1, comma 1 decreto legislativo 471/1997), ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso, per l’articolo 13, comma 1, lettera c del decreto legislativo 472/1997. Se il modello Iva 2017 viene presentato dopo il 27 maggio 2017 (dopo i 90 giorni dal 28 febbraio 2017) è considerato omesso e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. In caso di «tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati», l’articolo 7-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede, a carico dei medesimi, una sanzione da 516,46 a 5.164,57 euro, ravvedibile secondo le modalità contenute nella circolare 27 settembre 2007, n. 52/E. Può essere prevista addirittura la revoca dell’abilitazione alla trasmissione dei modelli, quando nell’attività di invio vengono commesse gravi o ripetute irregolarità. L’anticipazione dal 30 settembre al 28 febbraio 2017 dell’invio del modello Iva 2017 non ha modificato la scadenza del 27 dicembre 2017 (termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo) rilevante per evitare l’applicazione delle sanzioni penali da 6 mesi a 2 anni, in caso di omesso versamento dell’Iva 2016 per un ammontare superiore a 250.000 euro. Questa soglia è riferita a «ciascun periodo di imposta» (articolo 10-ter, decreto legislativo 74/2000) e il reato scatta solo quando viene superata (Cassazione 22 aprile 2016, n. 64 e 17 febbraio 2016, n. 3098). Per la «consumazione del reato non è sufficiente» l’omesso pagamento per importi complessivamente superiori a 250.000 euro, «ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento» (circolare 4 agosto 2006, n. 28/E).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 1 marzo 2017

 

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