Dichiarazione Iva, i righi da V1 a V13 recuperano la detrazione con il sezionale

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Per un’operazione effettuata e con Iva esigibile nel 2017, per la quale la fattura è stata emessa nel 2017 e ricevuta dal cessionario o dal committente entro il 31 dicembre 2017, ma non è stata registrata da quest’ultimo nel 2017 (ad esempio, per una dimenticanza o perché in contestazione), l’unico metodo per detrarre ancora la relativa Iva a credito è la registrazione di questa fattura in un apposito sezionale del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017» (ma registrate nel 2018) e il suo inserimento nel modello annuale Iva 2018, relativo al 2017 (il cui invio scade il 30 aprile 2018), non nel rigo VF24 («Variazioni e arrotondamenti d’imposta») ma direttamente nei righi da VF1 a VF13 (operazioni passive), nel rigo corrispondente all’aliquota applicata (riportando, quindi, sia l’imponibile che l’Iva).

La conferma di questa interpretazione arriva da Assonime, nella circolare 9/2018 di ieri, con la quale è stato ricordato anche che questo meccanismo è possibile «per le fatture risalenti al 2015, di cui ancora non sia stato esercitato il diritto di detrazione, che, in base alla previgente normativa, possono essere portate in detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto». Per le fatture del 2016, invece, questa procedura può essere effettuata il prossimo anno, mentre quest’anno la detrazione è possibile nelle liquidazioni Iva ordinarie del 2018.

Dal 1° gennaio 2017, infatti, la detrazione dell’Iva è possibile solo se sono rispettate le due condizioni dell’esigibilità dell’Iva e della ricezione della fattura, dove la prima deriva dall’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 (il diritto alla detrazione può essere «esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» e alle «condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo», ad esempio con lo stesso pro rata di detraibilità), mentre la seconda è stata introdotta dalla circolare 1/E/2018 (la «fattura d’acquisto» deve essere «ricevuta dal cessionario/committente»), basandosi sulla sentenza della Corte di giustizia Ue 29 aprile 2004, causa C-152/02, secondo la quale, ai sensi degli articoli 178 e 179 della direttiva 2006/112/Ce, il diritto alla detrazione può essere esercitato solo nel «periodo d’imposta nel corso del quale» contemporaneamente la cessione dei beni o la prestazione dei servizi hanno avuto luogo e si è in possesso della fattura o del documento equivalente.

L’imponibile e l’Iva delle fatture del 2017, con imposta esigibile nel 2017, ricevute nel 2017, non potevano essere inseriti nella comunicazione delle liquidazioni Iva dell’ultimo periodo del 2017 (mese o trimestre), in quanto quest’ultima doveva essere spedita entro il 28 febbraio 2018, mentre queste fatture possono essere registrate nell’apposito sezionale fino al 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018, relativa al 2017). Ora Assonime ha confermato, che gli imponibili e l’Iva di queste fatture, devono essere inseriti nei righi da VF1 a VF13 del modello Iva 2018 (operazioni passive), nel rigo corrispondente all’aliquota applicata.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 20 aprile 2018

 

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