Da lunedì scorso è possibile presentare le dichiarazioni integrative a favore dei redditi, Irap, Iva e 770, relative ai periodi d’imposta precedenti al 2015 e fino al 2011 compreso. È questa la conseguenza dell’entrata in vigore del decreto fiscale (Dl 193/2016), che nell’introdurre la dichiarazione integrativa a favore non pone limiti temporali al suo utilizzo. Basandosi sul divieto generale della doppia imposizione sulla stessa operazione, quindi, sarà interessante capire se le integrative a favore potranno essere inviate da imprese o professionisti che hanno fatturato a clienti che sono stati accertati relativamente alla congruità del valore dei beni venduti o del servizio prestato ovvero perché gli è stata contestata la detrazione dell’Iva di una fattura ricevuta che secondo l’Agenzia non è soggetta a Iva.In pratica se al fornitore è stato contestato uno sconto ficale, allora il relativo “ricavo” dovrebbe poter essere detassato dal venditore.
Integrativa redditi, Irap e 770 Dal 24 ottobre 2016, le dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), i modelli Irap e il 770, possono essere integrati per correggere errori od omissioni entro la fine del «quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» (cioè entro il termine stabilito per l’accertamento), non solo se a sfavore del contribuente come accadeva prima, ma anche se a favore, cioè se si correggono errori che nel modello originario hanno «determinato l’indicazione di un maggior» reddito o, comunque, di un maggiore «debito d’imposta» ovvero «di un minore credito». Il 31 dicembre del «quinto anno successivo» alla scadenza dell’invio vale solo per i periodi d’imposta dal 2015 in poi, in quanto per quelli precedenti il periodo dell’accertamento scade il 31 dicembre del «quarto anno successivo» alla scadenza dell’invio (si veda la tabella pubblicata sul Sole 24 Ore del 17 dicembre 2015).
Integrativa Iva Sempre dal 24 ottobre 2016, è stata introdotta una norma che prevede le dichiarazioni Iva integrative prima possibili solo grazie alla prassi delle Entrate, in quanto erano previste solo dalle istruzioni del modello annuale Iva. Come per le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770, anche per i modelli Iva il termine per l’invio delle integrative a favore è stato unificato con quello delle dichiarazioni Iva a sfavore. Ma oltre il termine annuale andrà fatta comunque istanza di rimborso.
Le correzioni L’integrativa a favore, senza applicazione delle sanzioni è possibile sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non pregiudicano i controlli e non incidono sul calcolo della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali. È a favore anche il modello presentato entro il 28 gennaio del secondo anno successivo all’anno di riferimento, per revocare l’originaria richiesta di rimborso di un’imposta a credito, scegliendo la compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Credito delle integrative Unico, Irap o 770 L’eventuale nuovo credito generato dall’integrativa a favore di Unico, Irap o 770, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 per pagare altri debiti tributari o contributivi, ma se l’integrativa verrà inviata dopo il termine «per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo» (ad esempio, se a dicembre 2016 si presenta l’integrativa a favore del modello Irap 2015, relativo al 2014), il nuovo credito potrà essere utilizzato in F24 solo per compensare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» (quindi, nel nostro esempio, debiti che matureranno nel 2017).
Credito delle integrative Iva Per la dichiarazione annuale Iva, l’utilizzo dell’eventuale nuovo credito, generato dall’integrativa Iva a favore, è completamente libero solo se quest’ultima viene presentata “entro” il termine previsto per l’invio della dichiarazione Iva «relativa al periodo di imposta successivo». Viceversa, se la presentazione avviene “dopo”, l’unica strada per recuperarlo è la presentazione di un’apposita istanza di rimborso all’agenzia delle Entrate.
Tabella
Tipologia di dichiarazione | Tipologia di errore od omissione da correggere | Presentazione entro il 29 dicembre 2016 |
Presentazione dal 30 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021 |
CORRETTIVA NEI TERMINI |
Per correggere una dichiarazione già inviata, la correttiva andava presentata entro il 30 settembre 2016, senza pagamento di sanzioni, tranne per gli insufficienti versamenti (30%, ravvedibile) | Non applicabile | |
INTEGRATIVA A FAVORE |
Per correggere a favore errori od omissioni meramente formali, cioè che non pregiudicano i controlli | L’integrative a favore può essere inviata, senza il pagamento delle sanzioni, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articoli 2, comma 8, Dpr 322/1998 e circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, paragrafo 3.2) | |
Per correggere a favore errori od omissioni sostanziali, come ad esempio la mancata indicazione di componenti negativi, oneri deducibili o detraibili o crediti d’imposta spettanti | |||
Per revocare l’originaria «richiesta di rimborso» di un credito, scegliendo la compensazione | Questa integrativa a favore va presentata, senza il pagamento delle sanzioni, solo entro il 28 gennaio del secondo anno successivo all’anno di riferimento | ||
INTEGRATIVA A SFAVORE |
Per correggere a sfavore errori od omissioni rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, tramite avviso di irregolarità, quali, ad esempio, errori materiali o di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte | La sanzione è del 30% degli importi non versati, riducibile con il ravvedimento operoso. Non si applica la sanzione dei 250 euro prevista per la dichiarazione che arreca pregiudizio all’attività di controllo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 471/1997 (circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E) | |
Per correggere a sfavore errori od omissioni sostanziali, cioè non rilevabili con gli avviso di irregolarità, quali l’omessa o l’errata indicazione di redditi o l’esposizione di indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile | Fino al 29 dicembre, sono violazioni formali che non integrano “l’infedele dichiarazione”. Quindi, si applicano le sanzioni per le dichiarazioni “irregolari” (e non quelle per i modelli “infedeli”) dell’articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 471/1997, oltre che la sanzione del 30% degli importi non versati, tutte ravvedibili | Dopo il 29 dicembre sono violazioni per infedele dichiarazione, quindi, si applicano le sanzioni dell’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 90% al 180%), ravvedibili |
|
TARDIVA | Per presentare, dopo la scadenza ordinaria, una dichiarazione, che non sostituisce un modello già presentato nei termini | Si applica la sanzione di 250 euro, ridotta ad 1/10 con ravvedimento operoso, oltre che quella del 30% sugli importi non versati, anche’essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento | Non è possibile il ravvedimento per le dichiarazioni omesse |
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2016