Compensazioni, polizze da rifare

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L’ agenzia delle Entrate , Direzione regionale Lombardia sul visto di conformità non perde tempo. In questi giorni, via Pec, sta chiedendo ai professionisti di integrare la loro assicurazione se intendono continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità. L’integrazione va effettuata entro 30 giorni altrimenti si procederà alla cancellazione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati. «Un fulmine a ciel sereno – commenta Andrea Ferrari, presidente dell’Aidc che aggiunge – oggi abbiamo scritto una lettera aperta al vice ministro all’Economia Casero in cui si sottolinea come, dati i tempi dei rimborsi che sfiorano i due anni, quello delle Entrate suona come un atto di prevaricazione fiscale. Diverso – conclude Ferrari – sarebbe se i rimborsi arrivassero in pochi giorni come in altri paesi europei». L’aggiornamento della polizza assicurativa è importante, ma la modalità e i tempi molto stretti sconcertano. Questa operazione avrà un costo per i contribuenti che scelgono di compensare (minimo 300 euro), e per i professionisti che vedranno aumentare i costi assicurativi (si veda il Sole 24 Ore del 7 maggio ). Vediamo tecnicamente cosa cambia. Dal 24 aprile , i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (sia Iva che non Iva) per importi superiori a 5mila euro devono far apporre nella relativa dichiarazione il visto di conformità. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestrali. Per i crediti diversi dall’Iva, la riduzione è applicabile già dallo scorso 24 aprile 2017. Quindi, chi da questa data supera i 5.000 euro di compensazione di un credito annuale, dovrà inserire nella relativa dichiarazione il visto di conformità. Le compensazioni per importi superiori ai limiti previsti per il visto, infatti, continuano ad essere possibili anche prima dell’invio dei relativi modelli, a patto che il visto venga apposto nei modelli che saranno inviati a consuntivo (regola che non è stata modificata). Il nuovo limite dei 5mila euro si applica alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in poi, quindi, il vecchio limite di 15mila euro vale per i modelli dichiarativi presentati in precedenza e privi del visto di conformità (ad esempio, il modello Iva 2017 o Unico 2016 e Irap 2016 per chi ha l’esercizio non coincidente con l’anno solare). Via libera, pertanto, agli F24 che, pur presentati dopo il 24 aprile 2017, utilizzano in compensazione crediti, emergenti da dichiarazioni già trasmesse prive di visto, per importi fino a 15mila euro (risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E). Per queste compensazioni, quindi, restano applicabili i precedenti vincoli. Relativamente all’Iva, ad esempio, considerando che il modello annuale 2017, relativo al 2016, è già stato presentato lo scorso 28 febbraio 2017 (ovvero il 3 marzo 2017, con il piccolo differimento, non considerato una proroga a tutti gli effetti), la riduzione del limite dei crediti Iva annuali da 15mila euro a 5mila euro per le compensazioni orizzontali, senza visto di conformità, si applica a partire dall’Iva relativa al 2017, cioè dal modello Iva 2018. Per le dichiarazioni ancora da presentare al 24 aprile 2017 (Iva 2017 con ritardo fino a 90 giorni o Redditi 2017 o Irap 2017) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5mila euro (risoluzione 57/E/2017).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 11 maggio 2017

 

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