Dichiarazione d’intento – Lettere d’intento spedite dagli esportatori abituali – Nuovo modello DI solo dal 01.03.2017 – Le fatture di febbraio con i vecchi dati

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Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso esportatori abituali , che verranno effettuate fino al 28 febbraio 2017, non è ancora possibile utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento, approvato con il provvedimento 2 dicembre 2016, quindi, nella fattura vanno ancora indicati i dati del vecchio modello, precedentemente inviato all’Agenzia dall’esportatore per il 2017. Nella scheda sono stati riportati i chiarimenti della risoluzione 120/E/2016, con la quale è stato confermato che il nuovo modello può essere utilizzato solo per le o perazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017: pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. In generale, per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, gli esportatori abituali devono inviare all’agenzia delle Entrate, anche prima di questa data, il nuovo modello DI (provvedimento 2 dicembre 2016), nel quale è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento. Quindi, non sarà più possibile richiedere al fornitore l’emissione di fatture senza Iva, ad esempio, dalla data di invio della lettera d’intento alle Entrate e fino a fine anno. Invece, sarà possibile compilare alternativamente il campo 1, se ci «i riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo massimo della stessa ovvero il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni, fino a concorrenza dell’importo ivi indicato. In entrambi i casi, si tratta di un “valore presunto” massimo e non di un dato puntuale (interrogazione parlamentare 26 gennaio 2017, n. 5-10391). È possibile compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento anche per le importazioni, inserendo, in quest’ultimo caso, l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che si presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento (risoluzione 38/E/2015). Il nuovo modello DI non può essere utilizzato per le operazioni di acquisto effettuate prima del 1° marzo 2017, neanche se è stato inviato all’Agenzia prima di tale data, quindi, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. Per le operazioni che saranno effettuate dal 1° marzo 2017 e fino a fine anno, sarà ancora possibile usare la dichiarazione d’intento, presentata con il vecchio modello, solo se è stato compilato il campo 1 («una sola operazione per un importo fino ad euro») o il campo 2 («operazioni fino a concorrenza di euro»). In questi casi, il vecchio modello avrà validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello (risoluzione 120/E/2016).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 febbraio 2017

 

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