Detrazioni sul risparmio energetico e su interventi antisismici – Cessione, regole estese anche al «sismabonus»

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Per l’agenzia delle Entrate, le interpretazioni sulla cessione della detrazione sul risparmio energetico qualificato, contenute nella circolare 11/E/2018, sono applicabili anche agli interventi antisismici detraibili al 75% e 85%. A chiarirlo è la circolare 17/E, che non ha posto limiti alla cessione dedicata agli incapienti. Secondo la norma, per tutte e tre le possibili cessioni del credito (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti), i cessionari possono essere sia i fornitori dei beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, sia «altri soggetti privati». Ma, per le Entrate (circolare 11/E), nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici (circolare 17/E), gli «altri soggetti privati» devono intendersi solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», ad esempio gli altri contribuenti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi che hanno generato la detrazione. Questa interpretazione, quindi, non riguarda le cessioni dedicate agli incapienti.

Gruppo, consorzio o rete Se i lavori sono stati effettuati da un fornitore appartenente a un gruppo societario, il contribuente beneficiario del bonus può cedere il credito anche a un’altra società del gruppo. In coerenza con questa interpretazione, contenuta nella circolare 11/E, ora l’agenzia ha chiarito che se i lavori sono effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio o a una rete, il credito può essere ceduto anche direttamente al consorzio o alla rete o agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori. In tutti questi casi, però, se il potenziale cessionario, appartenente al gruppo, consorzio o rete del fornitore, è una banca, la cessione è possibile solo per i cedenti incapienti. Anche per i lavori antisismici, poi, è applicabile la possibilità di cessione del credito a consorzi, partecipati da soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie, «qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato».

Subappalto Se il fornitore dell’intervento si avvale di un subappaltatore, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera. Ma la detrazione può essere ceduta anche a soggetti che hanno stipulato un unico contratto di appalto per la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo agevolabile, ma che eseguono interventi che, se considerati separatamente, non darebbero diritto a detrazioni cedibili.

Successiva cessione Per tutte le possibili cessioni, il primo cessionario può effettuare una successiva cessione del bonus e le Entrate, con la circolare 11/E, hanno limitato questa facoltà «ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria» . Secondo la circolare di ieri, questa interpretazione non riguarda solo i crediti fiscali dei lavori di risparmio energetico qualificato, ma si applica anche a quelli per le misure antisismiche.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2018

 

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