Detrazioni sul risparmio energetico e su interventi antisismici – Cessione, essere parenti non è sufficiente

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Nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici, effettuati da contribuenti non incapienti, i cessionari possono essere i fornitori dei lavori o «altri soggetti privati», ma questi ultimi devono per forza essere «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione» e questo requisito non può «ravvisarsi nel mero rapporto di parentela» tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario.

Il chiarimento è contenuto nella risposta delle Entrate del 31 ottobre 2018, n. 56, che ha trattato il caso di un contribuente che voleva cedere a titolo gratuito (con una donazione) il credito d’imposta al figlio, il quale però non era collegato al rapporto che aveva dato origine alla detrazione del padre, in quanto non era né comproprietario delle singole unità immobiliari ristrutturate (requisito che avrebbe consentito la cessione del bonus per i lavori sui singoli appartamenti), né proprietario (o comproprietario) di altre unità dello stesso edificio (requisito che avrebbe consentito la cessione del credito per i lavori energetici sulle parti comuni).

Questo collegamento con la detrazione originaria non si verifica neanche nel caso in cui, dopo il pagamento, avvenga la donazione al cessionario (nel caso trattato, tra padre e figlio) della nuda proprietà degli immobili riqualificati.

In questi casi, quindi, si consiglia di continuare ad utilizzare, se possibile, il metodo del “familiare convivente”, facendo fare direttamente a quest’ultimo il bonifico parlante, senza tentare la strada della cessione postuma del credito.

Un’alternativa è contenuta nell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, secondo il quale in caso di cessione o donazione dell’immobile, le relative detrazioni, non utilizzate in tutto o in parte dal cedente, spettano automaticamente (quindi, senza alcun atto di cessione), all’acquirente o donante persona fisica (salvo diverso accordo delle parti). La risposta delle Entrate n. 56 ha confermato, poi, che la normativa relativa alle tre possibili cessioni dei crediti generati dai lavori in casa (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti) non contiene alcuna “prescrizione” circa le modalità e la forma con cui predisporre l’accordo o il contratto di cessione dei crediti stessi.

Una volta sottoscritto l’eventuale accordo o contratto di cessione del credito, comunque, questo trasferimento deve essere comunicato all’agenzia delle Entrate.

In particolare, per le cessioni dei crediti per i lavori sulle parti comuni condominiali, la comunicazione deve essere inviata dall’amministratore di condominio entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per il 2017, entro il 9 marzo 2018), mentre per le nuove cessioni introdotte dal 2018, la circolare 18 maggio 2018, 11/E, ha confermato che dovrà essere emanato un nuovo provvedimento delle Entrate con le relative “modalità operative” (si presume con l’introduzione di un’apposita comunicazione alle Entrate della cessione del credito, che dovrebbe essere effettuata dal cedente).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 1 novembre 2018

 

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