Detrazioni sul risparmio energetico – Cessione del credito più facile – Anche la detrazione sulle singole unità immobiliari

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Via libera dal 2018 alla cessione a terzi dei crediti d’imposta del 65%, 70% e 75% per il risparmio energetico qualificato da parte di tutti i contribuenti (incapienti e non), non solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari (abitative e non). Solo gli incapienti, però, potranno cedere la detrazione fiscale alle banche. Sono queste le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2018, che però non ha esteso la possibilità di cedere a terzi del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È stata confermata, invece, la possibilità di cessione del credito d’imposta derivante dalla detrazione Irpef o Ires, per gli interventi antisismici sulle “parti comuni”, pari al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di due classi) (articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013). Confermata anche la cessione del credito del 75% o 85%, previsto per l’acquisto, di unità immobiliari, sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edifico, l’impresa ha effettuati interventi antisismici. Nessuna possibilità di cessione, invece, per le altre detrazioni per gli interventi antisismici, e per la riqualificazione energetica (elevata all’85% se la riduzione è di 2 classi).

 

Incapienti

Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli sulle parti comuni (come previsto con limitazioni per il 2016 e il 2017, provvedimento 28 agosto 2017), ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incapienti (contribuenti con meno di 8mila euro lordi di reddito 2017), possono cedere il corrispondente credito d’imposta del 65%, per intero e non in parte, ai fornitori e altri soggetti privati, come ad esempio gli istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-ter, DL 63/2013). Il credito d’imposta sale al 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo ovvero del 75% se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva “almeno” pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015, articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013).

 

Tutti i contribuenti

Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli su parti comuni condominiali, che interessino più del 25% dell’involucro dell’edificio (come previsto per il 2017), ma anche per tutti quelli su singole unità immobiliari, tutti i contribuenti (anche se non incapienti), possono cedere il corrispondente credito d’imposta del 65-70-75%, per intero e non in parte, ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-sexies, DL 63/2013).

 

LE REGOLE DAL 2018 01 COME FUNZIONA Si possono cedere a terzi i crediti d’imposta del 65%, 70% e 75% per il risparmio energetico qualificato da parte di tutti i contribuenti (incapienti e non), non solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari (abitative e non)

02 A CHI CEDERE La cessione può essere fatta a fornitori e soggetti privati. Solo gli «incapienti» possono cedere il credito alle banche

03 LE ESCLUSIONI Non sono cedibili i crediti d’imposta derivanti da lavori di recupero edilizio (quelli con detrazione del 50%)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 2 gennaio 2018

 

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