Detrazioni Iva, corsa al «recupero»

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Invio delle dichiarazioni Iva integrative a favore anche oltre il termine per l’invio del modello relativo all’anno successivo. Quindi, ad esempio, è ancora possibile inviare l’integrativa Iva 2015, relativa al 2014, il cui invio, fino al 23 ottobre 2016, era scaduto il 30 settembre 2016. Ma è possibile correggere addirittura il modello Iva 2012, relativo al 2011, se ci si è dimenticati di detrarre un importo di Iva, inviando, entro la fine del 2016, il relativo modello integrativo. È l’effetto dell’articolo 5 del Dl 193/2016, approvato definitivamente dal Senato. Scadenze La dichiarazione Iva integrativa a favore per l’anno 2016 (Iva 2017), scadrà il 31 dicembre 2022 (2024, cioè due anni in più, in caso di omessa presentazione). Per gli anni precedenti al 2016, l’accertamento scade entro la fine del quarto anno successivo all’invio del modello, quindi, il 2015 potrà essere accertato e di conseguenza integrato (anche a favore) entro il 31 dicembre 2020 (2021, cioè un anno in più, in caso di omessa presentazione), il 2014 entro il 31 dicembre 2019, il 2013 entro il 31 dicembre 2018, il 2012 entro il 31 dicembre 2017 e il 2011 entro il 31 dicembre 2016 (2017, cioè un anno in più, in caso di omessa presentazione). Credito libero Per la dichiarazione annuale Iva, l’utilizzo dell’eventuale «credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile», generato dall’integrativa Iva a favore, è completamente libero, solo se quest’ultima viene presentata «entro» il termine previsto per l’invio della dichiarazione Iva «relativa al periodo d’imposta successivo». Il modello Iva 2017, relativo al 2016, dovrà essere presentato entro il 28 febbraio 2017 (l’Iva 2016 per il 2015 doveva essere spedita entro il 30 settembre 2016), mentre dal modello Iva 2018, relativo al 2017, in poi, la presentazione dovrà essere effettuata «tra il 1° febbraio e il 30 aprile» dell’anno successivo a quello di riferimento. Quindi, i crediti generati dall’integrativa Iva a favore sono completamente liberi in questi casi: se entro lo scorso 30 settembre 2016 è stata presentata l’integrativa Iva 2015, relativa al 2014, se entro il 28 febbraio 2017 si presenterà l’integrativa Iva 2016, relativa al 2015, ovvero se entro il 30 aprile 2018 si presenterà l’integrativa Iva 2017, relativa al 2016. Solo in questi casi, quindi, il nuovo credito potrà «essere portato in detrazione» nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali, potrà essere compensato orizzontalmente in F24, potrà essere utilizzato direttamente nelle «dichiarazioni annuali» ovvero (se ricorrono «per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa» i requisiti degli articoli 30 e 34, comma 9, del Dpr 633/1972) potrà essere «chiesto a rimborso». Credito con limiti Viceversa, se l’integrativa a favore viene presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo (ad esempio, se oggi si presenta l’integrativa Iva 2015, relativa al 2014, o se l’integrativa Iva 2016, relativa al 2015, verrà inviata dopo il 28 febbraio 2017), il nuovo credito Iva può essere utilizzato solo in compensazione in F24 «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» ovvero «chiesto a rimborso». Anche in questo caso, come per il modello integrativo presentato entro il termine di invio del modello relativo all’anno solare successivo, il rimborso è consentito solo se sono rispettati i consueti requisiti per i rimborsi, indicati agli articoli 30 e 34, comma 9, del Dpr 633/1972. E questa verifica va fatta non per l’anno solare a cui si riferisce il modello integrato, ma «per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa». Pertanto non sarà possibile il rimborso Iva per un anno con i requisiti, se l’integrativa Iva verrà presentata in un anno in cui questi non sono rispettati. Viceversa, si potrebbe arrivare a presentare le dichiarazioni Iva originarie, con errori pro-fisco, negli anni in cui non sono rispettati i requisiti del rimborso, per poi inviare le relative integrative Iva nell’anno in cui sono rispettati i requisiti.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 26 novembre 2016

 

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