Detrazioni Irpef per l’acquisto di case antisismiche, sconto fino all’85 per cento

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Le detrazioni Irpef e Ires del 70% o 80% per gli interventi antisismici da cui deriva una riduzione del rischio, rispettivamente, di una o due classi sono state aumentate al 75% e all’85% per chi acquista queste unità immobiliari dalle imprese che hanno effettuato questi interventi, tramite la demolizione e la ricostruzione dell’intero edificio (ubicato nella zona di rischio sismico 1, la più rischiosa), allo scopo di ridurne il rischio sismico. A prevederlo è il nuovo articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall’articolo 46-quater, del decreto legge 50/2017, dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione. Le misure In particolare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 50/2017 e fino al 31 dicembre 2021, se le misure antisismiche, indicate all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, sono realizzate, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, su edifici (di qualunque genere) ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1 dell’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 3519/2006), mediante la demolizione e la ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), «all’acquirente delle unità immobiliari» spetterà una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si avrà una riduzione di una classe di rischio sismico, o dell’85% se la riduzione sarà di due classi, a patto che questa alienazione avvenga entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori. Considerando che non si tratta di una nuova detrazione, ma di un aumento al 75-85% di quelle Irpef e Ires del 70-80% previste dall’articolo 16, comma 1- quater, del decreto legge 63/2013, devono essere rispettate tutte le relative condizioni. Quindi, anche le agevolazioni del 75-85% scadranno il 31 dicembre 2021, le «procedure autorizzatorie» (cioè i premessi autorizzativi comunali) devono essere «iniziate dopo» il primo gennaio 2017 e le unità immobiliari acquistate devono essere «adibite ad abitazione e ad attività produttive» dagli acquirenti. Inoltre, anche le detrazioni del 75-85% dovranno essere ripartite solo in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Detrazioni Le detrazioni Irpef o Ires del 75% o dell’85% spetteranno all’acquirente delle unità immobiliari e saranno calcolate sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari delle detrazioni (anche se non incapienti) potranno optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si tratta della stessa possibilità prevista per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 63/2013), che beneficiano delle detrazioni Irpef e Ires del 75% (per la riduzione di una classe di rischio) o del 85% (due classi).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 giugno 2017

 

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