ArticoloIl Sole 24 OreNewsDetrazioni ancora in cerca di «acquirenti»

Per l’applicazione concreta delle novità introdotte per i condòmini incapienti dalla manovrina (Dl 50/2017, convertito dalla legge 96) è consigliabile attendere le indicazioni delle Entrate. Secondo la norma modificata dal Parlamento in sede di conversione, le istruzioni operative saranno definite dall’Agenzia entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore, cioè entro il prossimo 23 agosto (termine peraltro ordinatorio). Dato che la manovrina ha sostituito il comma 2-ter nell’articolo 14 del Dl 63/2013, in virtù della quale era stato emanato il provvedimento delle Entrate del 22 marzo 2016 (prot. 43434), sarà quest’ultimo a dover essere aggiornato alla luce delle novità. È auspicabile che con le nuove istruzioni rimanga la possibilità di cedere anche parzialmente la detrazione e che non venga imposta la cessione integrale al singolo condomino. Cessione integrale che è invece prevista dai due provvedimenti delle Entrate dell’8 giugno scorso (prot. 108572 e 108577), che hanno dettato le regole per il trasferimento dei crediti d’imposta extralarge dell’ecobonus e del sismabonus: il 70 e 75% per la riqualificazione energetica in condominio e l’80 e 85% per il miglioramento della “resistenza” sismica delle parti comuni degli edifici. Peraltro, entrambi gli ultimi provvedimenti consentono al soggetto cui è stata ceduta la detrazione di trasferirla ad altri anche solo in parte. È un punto, questo, su cui invece il provvedimento del 22 marzo 2016 non si è pronunciato, perché la versione iniziale della norma non permetteva ulteriori cessioni della detrazione. Relativamente alle modalità di cessione del credito ai fornitori da parte dei condòmini incapienti, oggi il provvedimento attuativo prevede che la loro volontà di cedere il credito debba risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori o da una loro specifica comunicazione, inviata al condominio. Quest’ultimo, poi, deve comunicare questa volontà ai fornitori, i quali devono rendere nota al condominio, in forma scritta, la propria accettazione. Quindi, non è necessario che i cessionari effettuino il pagamento del prezzo del credito ai singoli condòmini, in quanto il loro debito viene compensato con il credito verso il condominio per la fornitura. Ovviamente, in caso di cessione a soggetti diversi dai fornitori, non sarà possibile fare alcuna compensazione di questo tipo, dato che il terzo non avrà crediti verso il condominio. I singoli condòmini, quindi, dovranno pagare interamente la propria quota di spesa e incassare a parte il resto.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 3 luglio 2017

 

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