Detrazione Iva «allargata» anche per i trimestrali

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Anche per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale, l’Iva si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa se la fattura perviene entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il chiarimento di ieri delle Entrate estende ai trimestrali, quindi, quanto stabilito dalla norma solo per i contribuenti mensili (confermando quanto detto su «Il Sole 24 Ore» del 5 dicembre 2018). Anche per i trimestrali, comunque, questa agevolazione non vale per le fatture di un anno che arrivano nell’anno successivo, per le quali l’Iva va detratta nel periodo di ricevimento.

Le Entrate hanno anche confermato che nel 2019, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime dei forfettari, è possibile optare a quest’ultimo anche senza dover attendere il decorso del triennio obbligatorio di permanenza in altri regimi, in quanto in base all’articolo 1, comma 1, Dpr 442/97, è consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Se un contribuente forfettario, nel corso del 2019, acquista quote di controllo o inizia il controllo indiretto di una Srl, che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso, esce dal regime agevolato dall’anno successivo, cioè dal 1° gennaio 2020.

Tra i requisiti per l’accesso al regime forfettario, vi è il non esercizio “prevalente”, da parte del contribuente, di attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro ovvero con i quali vi erano rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Per valutare la prevalenza dell’attività, si utilizza il parametro dei ricavi o dei compensi del contribuente verso questi soggetti e non il tempo impegnato, il reddito o la marginalità dell’attività.

Al fine del calcolo del limite dei 65mila euro dei ricavi/compensi, imprese e professionisti devono considerare anche i proventi, fuori campo Iva, per la cessione o la concessione dei diritti d’autore, perché, anche se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese, sono comunque considerati redditi di lavoro autonomo dal Tuir. Solo dopo l’emanazione della circolare 39/E/11 e della risoluzione 42/E/12, la sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 febbraio 2017, causa C-21/16, ha stabilito che l’iscrizione al Vies del soggetto passivo Iva non è una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità Iva, a determinate condizioni (soggetto passiva Iva, bene uscito e nella disponibilità del cessionario). Le Entrate ora si adeguano a questa sentenza e confermano che la mancata iscrizione al Vies è solo una violazione formale. Ricordando, però, che la direttiva Iva 2018/1910/Ue prevede che la mancata iscrizione al Vies, dal 1° gennaio 2020, sarà una condizione sostanziale e non più formale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2019

 

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