Detrazione dell’Iva sui beni e sui servizi di welfare aziendale

ArticoloIl Sole 24 OreDetrazione dell’Iva sui beni e sui servizi di welfare aziendale

Sulla detrazione dell’Iva relativa ai costi sostenuti a monte dal datore di lavoro per il welfare aziendale le posizioni dell’agenzia delle Entrate (risposte del 10 settembre 2020, n. 338 e del 18 maggio 2022, n. 273) sono più stringenti rispetto a quelle della Cassazione, oltre che della Corte di Giustizia Ue, la quale nella sentenza del 17 novembre 2022, n. C-607/20, ha concesso la detrazione dell’Iva a monte e ha qualificato l’operazione a valle verso i “dipendenti più meritevoli ed efficienti” come un’operazione fuori campo Iva.

Relativamente ai costi sostenuti a monte dal datore di lavoro per il welfare aziendale, la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 17 novembre 2022, n. C-607/20, ha concesso la detrazione dell’Iva e ha qualificato l’operazione a valle verso i “dipendenti più meritevoli ed efficienti” come un’operazione fuori campo Iva.

L’agenzia delle Entrate, con le risposte del 10 settembre 2020, n. 338 e del 18 maggio 2022, n. 273, invece, nega la detrazione dell’Iva relativa ai costi sostenuti a monte dal datore di lavoro per il welfare aziendale, sostenendo che non rientrano tra le spese generali dell’impresa, in quanto, almeno nei casi di queste due risposte, non vi è un “nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate” dal datore di lavoro, “tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle”.

Diritto comunitario

L’articolo 168 della Direttiva Iva n. 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 prevede che la detrazione dell’Iva spetti «nella misura in cui i beni e i servizi» siano impiegati ai fini di «operazioni soggette ad imposta» effettuate dal soggetto passivo. Per la Corte di Giustizia dell’Ue, la detrazione dell’Iva è possibile se c’è un “nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle”, pertanto, le “spese effettuate” a monte devono far «parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione» (fra tutte, sentenza della Corte di Giustizia Ue del 14 settembre 2017, causa C132/16, punto 28). Anche senza tale «nesso diretto e immediato», tuttavia, la detrazione è ammessa, a patto che «i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo (cioè quelle caratterizzate da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo) e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce» (sentenze della Corte di Giustizia Ue del 29 ottobre 2009, causa C29/08, punto 58, del 18 luglio 2013, causa C124/12, punto 28, e del 5 luglio 2018, causa C-320/17).

Buoni di acquisto ai dipendenti meritevoli

La sentenza della Corte di Giustizia Ue del 17 novembre 2022, n. C-607/20, ha trattato il caso dell’erogazione di buoni di acquisto ai “dipendenti più meritevoli ed efficienti”. Secondo la Corte “l’attribuzione a titolo gratuito” di questi buoni è diretta a «incrementare il rendimento dei suoi dipendenti e, quindi, al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa». Pertanto, questa “prestazione di servizi” non è “effettuata per fini estranei all’impresa” e non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (punto 33 della sentenza). La sentenza, poi, non censura il fatto che il datore di lavoro ha detratto l’imposta sull’acquisto dei buoni (seppur con il reverse charge). A valle, infine, per la Corte, questa erogazione è un’operazione fuori campo Iva.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 febbraio 2023