Detrazione del 65% sulle parti comuni condominiali – Per gli incapienti, estesa la possibilità di cessione del credito anche a banche e istituti finanziari

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Per le spese detraibili al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità, concessa agli incapienti (cioè quelli che hanno un’imposta dovuta inferiore a quella della quota di detrazione fiscale), di non utilizzare direttamente la detrazione, ma di cederla ai fornitori degli interventi, è stata estesa anche alle cessioni «ad altri soggetti privati» diversi dai fornitori, compresi quindi istituti di credito e intermediari finanziari. Ciò sarà possibile per tutte le «spese sostenute», cioè pagate, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (prima era possibile fino alla fine del 2017). Sono queste le novità contenute nella legge di conversione alla Camera del Dl 50/2017, la quale ha introdotto anche la possibilità, per il cessionario del credito d’imposta, di effettuare la «successiva cessione del credito» acquistato a terzi. Queste facoltà (cessione «ad altri soggetti privati» e «successiva cessione del credito») erano concesse, per ora, solo alle spese sostenute dal 2017 al 2021, dai «condomìni» (anche se i beneficiari erano non incapienti) per gli interventi verdi su parti comuni e relativi all’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie disperdente lorda (detrazione Irpef e Ires del 70% o del 75%) ovvero per le misure antisismiche da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o due classe di rischio inferiore, realizzate su parti comuni (detrazione rispettivamente del 75% o dell’85%). La verifica dell’incapienza del contribuente andrà effettuata non nell’anno di sostenimento delle spese, ma in quello precedente. Misure antisismiche Relativamente alle misure antisismiche da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o due classe di rischio inferiore (detrazione rispettivamente del 70% o dell’80%), realizzate nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), è stata introdotta una nuova detrazione per chi acquista questi immobili dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno effettuato i lavori e che provvedono, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. In questi casi, la detrazione del 75% (85% se c’è la riduzione di 2 classi di rischio) spetta all’acquirente delle unità immobiliari ed è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 3 giugno 2017

 

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