Data dell’operazione nell’e-fattura immediata

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Anche dal 1° luglio 2019, la data della fattura elettronica immediata deve essere «sempre e comunque» quella di effettuazione dell’operazione e non quella di predisposizione o «emissione/trasmissione della fattura» al Sistema di interscambio, operazioni che possono essere effettuate entro i 12 giorni successivi (grazie alle novità della conversione del decreto crescita, che li ha aumentati da 10 a 12) e non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Va ricordato, comunque, che fino al 30 settembre 2019 (30 giugno 2019 per i trimestrali), le sanzioni dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, non si applicano se la fattura immediata viene inviata al Sdi in formato xml, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva (quindi, per i mensili, per le fatture di luglio 2019 entro il 20 agosto 2019, per quelle di agosto entro il 16 settembre e per quelle di settembre entro il 16 ottobre) ovvero si applicano con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva del periodo successivo (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Unica data per le e-fatture Dal 1° luglio 2019, l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, prevede che in tutte le fatture (elettroniche o cartacee) si debba indicare la «data in cui è effettuata» l’operazione se diversa da quella di emissione/trasmissione. In questo caso, il termine effettuata deve intendersi ai fini Iva, quindi, ad esempio per le prestazioni di servizi l’operazione è effettuata non quando è svolta, ma quando avviene il pagamento.

Considerando che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi (quindi, non per una fattura cartacea), la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml (faq 1.1 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019) sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria, si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»). Quindi, anche dal 1° luglio 2019, si deve continuare a inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml della fattura elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione, cioè di generazione e invio al Sistema di interscambio (circolare 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.1).

Ad esempio, se il 28 ottobre 2019, verrà effettuata una cessione di beni, senza predisposizione del Ddt o altro documento idoneo (quindi, senza possibilità di emettere una fattura differita) la fattura elettronica immediata può essere «emessa (ossia generata e inviata al Sdi)» entro 12 giorni dall’operazione (9 novembre 2019) e nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml va «sempre e comunque» indicata la data dell’operazione (28 ottobre 2019). La data della predisposizione e quella dell’invio al Sdi possono essere anche differenti tra loro, l’importante che siano comprese in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (9 novembre 2019).

Data della fattura cartacea La regola per le fatture elettroniche immediate, che impone che la data della fattura sia sempre quella dell’effettuazione dell’operazione, non vale per le fatture cartacee (o per quelle elettroniche per mezzo di canali diversi dal Sdi, come, ad esempio, un pdf inviato via e-mail da un minimo o un forfettario), se emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, perché non c’è il Sdi che attesta la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml tramite il Sdi stesso. Quindi, per le fatture cartacee con la data del documento diversa da quella dell’operazione: – nel campo relativo alla «data della fattura» va indicata la «data di emissione» della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che potrà variare tra il giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione e gli 11 giorni successivi; – la data di effettuazione dell’operazione, invece, va riportata nel corpo della fattura (ad esempio nella descrizione dell’operazione).

DATA
DELLA FATTURA
DATA DI EMISSIONE, CIOÈ DI PREDISPOSIZIONE E DI INVIO, DELLA FATTURA (AL SDI, SE ELETTRONICA, O AL CLIENTE, SE CARTACEA) DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
DATA DELLA PREDISPOSIZIONE
DELLA FATTURA
DATA DELL’INVIO
DELLA FATTURA
Fattura immediata elettronica
in formato xml
inviata al Sdi
È la data di effettuazione dell’operazione e va indicata
nel campo «Data» della sezione
«Dati Generali» del file xml
La fattura immediata (non anticipata)
va predisposta
nel periodo compreso
tra la data dell’operazione
e i 12 giorni successivi
La fattura immediata (non anticipata) va inviata nel periodo compreso tra la data dell’operazione e i 12 giorni successivi (comunque, dopo la sua predisposizione) Questa data è già indicata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml, quindi, non serve indicarla
in altri campi della e-fattura
Fattura immediata cartacea o elettronica
per mezzo di canali diversi dal Sdi
È la «data di emissione»
della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che può variare tra la data
di effettuazione dell’operazione
e i 12 giorni successivi
Questa data va indicata nel corpo della fattura
(ad esempio, nella descrizione dell’operazione), se la data
della fattura è diversa da quella
di effettuazione dell’operazione

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 giugno 2019

 

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