Dall’Irpef alla cedolare: l’acconto chiama alla cassa

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Scadono oggi i pagamenti delle seconde rate degli acconti per il 2016 dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap, della cedolare secca, dell’Ivie, dell’Ivafe, dell’imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari o per quelli minimi, della maggiorazione Ires del 10,50% per le società di comodo e dei contributi Inps per la gestione artigiani, commercianti o separata. Quest’anno, devono prestate particolare attenzione gli agricoltori che sono esonerati dal pagamento degli acconti Irap 2016 (imposta non più dovuta dal 2016, da chi, fino allo scorso anno, pagava con l’aliquota dell’1,9%), e chi ha invia un’integrativa a sfavore per il 2015 entro oggi, in quanto deve integrare il minor pagamento del primo acconto, per non incorrere in sanzioni per insufficiente versamento. Dichiarazione integrativa Se la dichiarazione integrativa a sfavore per il 2015 viene presentata entro oggi, l’insufficiente versamento del primo acconto non è sanzionato solo se il maggior importo dovuto viene pagato con il secondo acconto. Se, invece, l’integrativa viene inviata dopo il 30 novembre 2016, l’insufficiente versamento del primo e del secondo acconto non viene sanzionato. Questi chiarimenti sono contenuti nella circolare 12 ottobre 2016, n. 42-E, paragrafo 3.1.2., secondo la quale non scatta la «sanzione per carente versamento» del primo o del secondo acconto, solo «se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento» (superando l’interpretazione della circolare 18 giugno 2008, n. 47/E, paragrafo n. 4.2). In particolare, se viene presentata una dichiarazione integrativa a sfavore, da cui emerge una maggiore imposta dovuta, con conseguente ricalcolo degli «acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo in misura superiore» rispetto a quelli determinati nel modello che viene corretto, l’agenzia delle Entrate non può irrogare la sanzione per insufficiente versamento dell’acconto, pari al 30% (articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), se l’integrativa viene presentata dopo la scadenza per il «versamento del secondo acconto». Se l’integrativa viene inviata prima del 30 novembre 2016, invece, il minor primo acconto pagato il 30 giugno 2016 (6 luglio 2016, se applicabile la proroga per gli studi di settore) non viene sanzionato, se, con il secondo acconto, viene «versata la differenza dovuta, calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata». Agricoltura Dal 2016, non sono più assoggettati all’Irap i «soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32» del Tuir, le cooperative e i loro consorzi che «forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali» (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall’articolo 8, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227), le cooperative agricole e della piccola pesca e i loro consorzi (articolo 10, dpr 29 settembre 1973, n. 601). L’esclusione dall’Irap riguarda le attività per le quali, fino al 2015, si applicava l’aliquota dell’1,90%, quindi, continua ad applicarsi l’Irap, con l’aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, quelle di allevamento (se il terreno è insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari) e quelle connesse rientranti nell’articolo 56-bis del Tuir (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 30 novembre 2016

 

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