Dal 17 febbraio 2023, lo stop alle cessioni e agli «sconti in fattura»

ArticoloIl Sole 24 OreLa settimana FiscaleDal 17 febbraio 2023, lo stop alle cessioni e agli «sconti in fattura»

Con il via libera della legge di conversione del decreto legge n. 11 del 2023 sono definitive le limitazioni alle opzioni per le cessioni dei crediti e per lo sconto in fattura dal 17 Febbraio 2023. Molte sono le modifiche alla norma transitoria che consente la sterilizzazione di questo blocco. Sono state, poi, introdotte diverse norme di interpretazione autentica retroattive su alcuni aspetti dibattuti in dottrina.

Dal 17 febbraio 2023, le opzioni di «sconto in fattura» o di cessione dei crediti edili (derivanti sia dal super bonus che da altri bonus minori), non sono più consentite, tranne in questi casi:

  • per il super bonus, se entro il 16 febbraio 2023:
    • era già stata presentata la Cilas per gli interventi delle persone fisiche nelle unità unifamiliari, nelle villette a schiera o negli edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari di un unico proprietario;
    • era già stata presentata la Cilas e risultava già “adottata la delibera assembleare” di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni (in questo caso, a differenza della stretta avvenuta dal decreto Aiuti-quater, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, relativa alla riduzione del 110% al 90% del super bonus nel 2023 per i condomìni, non serve che la data della delibera sia “attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” dall’amministratore del condominio ovvero “dal condomino che ha presieduto l’assemblea”, nel caso dei condomìni minimi in cui non è stato nominato l’amministratore);
    • era già stata «presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo» per gli “interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici”;
  • per tutti i bonus edili cedibili o scontabili in fattura, diversi da quelli del super bonus (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto costruzioni dal 2022, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, se non trainata al 110%), se entro il 16 febbraio 2023:
    • era già stata «presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario» (quindi, indipendentemente dall’inizio dei lavori);
    • per “gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo” (cioè quelli in «edilizia libera», ad esempio, del «Glossario unico per l’edilizia libera» allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018), erano «già iniziati i lavori» o, in caso contrario, era «già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori». In tutti e due i casi, se prima del 17 febbraio 2023 non erano già stati “versati acconti” è necessario attestare che la data di inizio dei lavori o quella della «stipulazione» dell’accordo vincolante sia “antecedente” al 17 febbraio 2023, tramite “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi dell’articolo 47 del dpr n. 445/2000, sottoscritta “sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore”;
    • era già stata presentata dall’impresa che effettua i lavori la «richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi» per il box auto acquisti (articolo 16-bis, commi 1, lettera d, del Tuir), per il bonus casa acquisti (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir) e il sisma bonus acquisti ordinario (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013); a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, quindi non viene più richiesto che, entro il 16 febbraio 2023, fosse già “regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile” (articolo 2, comma 3, lettere a, b, e c, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11);
  • per tutte le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura di bonus edili (super o minori):
    • esercitate per “le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche” agevolati con la detrazione Irpef o Ires del 75% dell’articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 2, comma 1-bis, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla legge di conversione);
    • esercitate per gli “interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici”, avvenuti nei “Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”, cioè quelli indicati nell’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 2, comma 3-quater, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla legge di conversione);
    • esercitate per gli interventi effettuati “in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche” (articolo 2, comma 3-quater, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla legge di conversione);
    • esercitate dagli “istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti” assimilati (articolo 119, comma 9, lettera c, decreto legge n. 34/2020) “che risultano già costituiti alla data” del 17 febbraio 2023 (articolo 2, comma 3-bis, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla legge di conversione);
    • esercitate dalle “cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci” (lettera d) “che risultano già costituiti alla data” del 17 febbraio 2023 (articolo 2, comma 3-bis, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla legge di conversione);
    • esercitate dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps) (lettera d-bis), “che risultano già costituiti alla data” del 17 febbraio 2023. E’ necessario che “tutti i requisiti” previsti per beneficiare dell’aumento dei limiti di spesa per il super bonus dell’articolo 119, comma 10-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (cioè quelle che svolgono “attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali”, non prevedono “alcun compenso o indennità di carica” per i propri “membri del Consiglio di Amministrazione” e sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, “a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito”, regolarmente registrato prima del 1° giugno 2021), sussistano «fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese». Inoltre, “devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis”. Inoltre, il “requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione” delle Onlus, delle Odv e delle Aps (previsto dall’articolo 119, comma 10-bis, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), “è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese” ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che i “predetti membri” del CdA “non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti” (articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla legge di conversione);
    • esercitate per gli interventi effettuati nelle “aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3”, e «compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati», i quali alla data del 17 febbraio 2023 “risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati” (articolo 2, comma 2, lettera c, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, dopo la legge di conversione).

 

 

Gli esclusi dalla norma transitoria, stop alle opzioni dal 17 febbraio 2023

 

Super sisma bonus acquisti

Anche se i rogiti notarili sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2022, il «super sisma bonus acquisti» non è tra le ipotesi di esclusione dello stop alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura», previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11. Pertanto, in questi casi (tranne per il cratere sismico e per gli eventi meteorologici dell’articolo 2, comma 3-bis, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, o per gli interventi “compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana” dell’articolo 2, comma 2, lettera c) decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11), restano fuori dalle opzioni tutti i rogiti stipulati nel 2022, per i quali non sia stata inviata la relativa Comunicazione di opzione alle Entrate prima del 17 febbraio 2023.

Non c’è traccia, infatti, nell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (che tratta del super bonus), dell’agevolazione del «super sisma bonus acquisti» (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63), a meno che la norma non lo voglia far rientrare nella casistica delle demolizioni e ricostruzioni (lettera c). Ma quest’ultima ipotesi non è stata presa in considerazione in sede di prima applicazione dell’articolo 119, comma 8-ter, decreto legge 34/2020, relativo alle proroghe del super bonus, quindi, non è possibile poterla utilizzare ora.

Inoltre, il fatto che la norma del «super sisma bonus acquisti» (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) sia indicata nel successivo articolo 2, comma 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, non risolve la problematica, perché questo comma è rivolto solo alle «opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020».

 

Cila ordinaria o un’altra richiesta di titolo edilizio abilitativo prima del 1° giugno 2021

Ultimo grande escluso della sterilizzazione della stretta del blocco delle opzioni di cessione del credito o di «sconto in fattura» è il caso di chi non deve effettuare demolizione e ricostruzione di edifici (per il quale è sufficiente “l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo”) e prima del 1° giugno 2021 ha presentato una Cila ordinaria o un’altra richiesta di titolo edilizio abilitativo e poi, seguendo il Quaderno Anci del 28 luglio 2021 ha proseguito «con la procedura già in essere», senza presentare una nuova «Cila-superbonus». L’articolo 2, comma 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, purtroppo, ora, non considera questo caso tra quelli esclusi dalla stretta. Peraltro, questa problematica era presente anche nell’articolo 1, comma 894 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che elenca i casi in cui il super bonus può rimanere al 110% (e non al 90%) nel 2023, per i condomìni, i proprietari unici di edifici con unità da 2 a 4 e le Onlus, Odv e Aps (al di fuori degli “interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici”).

Si auspica che tutte queste problematiche vengano modificate in sede di conversione del decreto.

 

Variante sostanziale in corso d’opera

Considerando che l’articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto la possibilità di evitare la riduzione della misura del super bonus dal 110% al 90% nel 2023 per condomini e i proprietari unici che avessero presentato prima di specifiche date la Cilas (o l’istanza per “l’acquisizione del titolo abilitativo”, per la demolizione e la ricostruzione), l’articolo 2-bis del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (introdotto dalla sua legge di conversione) ha previsto, “ai fini dell’applicazione” di questa disposizione, che la stessa si interpreti «nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti». Inoltre, relativamente agli interventi sulle «parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante».

La stessa norma interpretativa, poi, si applica anche nei casi di presentazione di una variante ad una Cilas o, per le demolizioni e ricostruzioni, a un’«istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo», presentate prima del 17 febbraio 2023, ai fini dell’esclusione dal blocco delle cessioni e degli «sconti in fattura», previsto dal decreto legge 11/2023.

 

Remissione in bonis per l’allegato B

Secondo l’interpretazione autentica dell’articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, è concesso al contribuente avvalersi dell’istituto della «remissione in bonis» (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), anche relativamente «all’obbligo di presentazione nei termini» l’asseverazione di “efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico” (allegato B), ai fini del sisma bonus ordinario (articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013) e del super sisma bonus (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020).

A questo fine, la prima dichiarazione utile, entro la quale è necessario depositare al SUE l’allegato B, è «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione». In caso di “esercizio di una delle opzioni” di cessione del credito o di sconto in fattura, invece, “la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione”.

 

Villette e case a schiera: stop al 30 giugno 2022, ma proroga condizionata

La legge di conversione del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ha allungato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 la proroga del super bonus del 110% per le villette e le case a schiera. In particolare, l’articolo 119, comma 8-bis del DL 34/2020 consente di prorogare la scadenza del super bonus del 110% dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2023 per le persone fisiche, che effettuano interventi su villette o case a schiera, concedendo a questi soggetti di beneficiare del super bonus del 110%, non solo per i bonifici effettuati dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, ma «anche» per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2023, «a condizione che alla data del 30 settembre 2022» fossero «stati effettuati lavori per almeno» il 30% dell’«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), “nel cui computo” «possono» (quindi, non «devono») essere “compresi anche i lavori non agevolati” con il super bonus del 110 per cento.

 

Opzione per la ripartizione in 10 anni delle detrazioni per le spese sostenute nel 2022

Solo per le spese sostenute nel 2022, agevolate con il super bonus del 110%, «la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023» (articolo 119, comma 8-quinquies, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la conversione in legge del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11). Questa opzione è irrevocabile e deve essere “esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023”, quindi, nel modello Redditi 2024 o 730 2024, relativi al 2023. L’opzione è possibile solo se non è iniziata la detrazione della prima rata di quattro nei modelli dichiarativi.

 

 

Onorario per il visto di conformità

L’articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione, ha previsto una norma di interpretazione autentica (quindi, retroattiva) che sostiene che «ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo».

 

Qualificazione SOA

Secondo la norma di interpretazione autentica (quindi, retroattiva) introdotta dall’articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (introdotto dalla sua legge di conversione), “il limite di 516.000 euro” è «calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto».

 

Compensazione in F24

E’ possibile compensare in F24 crediti edili derivanti da cessioni o «sconto in fattura» anche con debiti «di enti impositori diversi», come, ad esempio, l’Inps.

L’articolo 2-quater del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (introdotto dalla relativa legge di conversione ed in sintonia anche con la prassi delle Entrare, risoluzione 452/E/2008, e di Assonime, caso del 17 febbraio 2023, n. 3) contiene una norma di «interpretazione autentica» (quindi, con effetto retroattivo) dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per contrastare l’interpretazione di alcuni Tribunali civili, sezione Lavoro (si vedano Tribunale Milano n. 2207/2021; Tribunale Milano n. 625/2022; Tribunale Brescia 1251/2022), rivolta a vietare la compensazione orizzontale in F24 tra debiti previdenziali e crediti fiscali (si veda Il Sole 24 Ore del 16 marzo 2023). Secondo l’interpretazione autentica, l’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione, prevista da questa norma, «può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli» generati dalle cessioni dei crediti edili o dagli «sconto in fattura», previsti dall’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, «nei confronti di enti impositori diversi».

 

Remissione in bonis nel 2023, senza accordo entro il 31 marzo 2023, solo per le cessioni a banche e assicurazioni

Solo per le cessioni verso le banche o le assicurazioni, la relativa Comunicazione può essere inviata dopo il 31 marzo 2023, con la «remissione in bonis», anche senza un accordo già firmato entro questa data (articolo 2-quinquies del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione). Negli altri casi di cessione a terzi, invece, si applicano le regole ordinarie, quindi, per avvalersi della «remissione in bonis» era necessaria la sottoscrizione del contratto di cessione entro il 31 marzo 2023.

 

Acquisto Btp da parte delle banche

Alle “banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106” del Testo unico bancario e “alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64” del TUB ovvero alle “imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private” (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), «cessionarie dei crediti d’imposta di cui» all’articolo 121, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, “in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali”, alle seguenti condizioni:

  • i Btp devono avere “scadenza non inferiore a dieci anni”;
  • l’acquisto non può superare il limite del 10% della “quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese” agevolate con il super bonus, “già utilizzati in compensazione” in F24;
  • il cessionario deve aver “esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno”.

In ogni caso, il primo utilizzo di questi crediti per gli acquisti di Btp “può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028”. Con “appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le modalità applicative” di questa disposizione (articolo 121, comma 1-sexies, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la conversione in legge del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su La Settimana Fiscale del 26 aprile 2023.