Da gennaio le nuove regole sulle prove

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L’avvicinarsi del 1° gennaio 2020 e l’assenza della legislazione di recepimento della direttiva 2018/1910/UE lascia gli operatori in una situazione di incertezza per la corretta gestione degli scambi intra-Ue di beni, specialmente per quanto riguarda la sostanzialità dell’identificativo Iva, i nuovi Intrastat, il trattamento delle call of stock e le vendite a catena. Al contrario, per quanto riguarda le nuove regole sulle prove previste dall’articolo 45 bis del regolamento 1912/2018/Ue, l’allarme non è determinato dalla carenza normativa, ma dalla necessità di acquisire i documenti di prova del trasferimento delle merci in un altro Stato Ue. Proprio su questo ultimo aspetto, Assonime, con la circolare 29 di ieri, formula una serie di osservazioni e sprona il legislatore e l’interprete ad intervenire per fornire adeguato supporto agli operatori, annunciando, tra l’altro, che il dipartimento delle Finanze sta predisponendo delle linee guida utili all’interpretazione del nuovo regime delle prove.

Il nuovo sistema delle prove Il regolamento prevede una presunzione a favore del contribuente a condizione che disponga di specifici documenti del trasporto che siano prodotti da soggetti tra loro indipendenti e comunque diversi dal cedente e dal cessionario, quali, ad esempio, i vettori e gli spedizionieri.

Trasporto con mezzi propri Secondo Assonime, però, se queste modalità di prova fossero le uniche applicabili, sarebbe impossibile provare l’effettuazione di cessioni Ue, nei casi di trasporto eseguito direttamente dal cedente o dal cessionario, con l’intervento, quindi, di questi due soli soggetti. L’Associazione, pertanto, ritiene che, in questi casi, la prova possa essere fornita anche con mezzi diversi da quelli previsti dall’articolo 45-bis del regolamento Ue.

Ex works Anche nei casi di trasporto dei beni a cura dei cessionari (clausola di resa «ex works» o «franco fabbrica»), i cedenti, dopo la consegna dei beni ai cessionari o ai loro vettori, incontrano serie difficoltà nell’acquisire dai loro clienti i documenti individuati dall’articolo 45-bis. Assonime, prendendo spunto dalle note esplicative della Commissione europea (non ancora ufficialmente emanate – documento VEG 84/2019) afferma, però, che se gli operatori non riescono ad acquisire questi documenti, non dovrebbe scattare automaticamente l’inapplicabilità della non imponibilità ad Iva, ma il fornitore dovrebbe dimostrare il rispetto dei requisiti per le cessioni Ue, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità fiscali del proprio Paese. Questa impostazione, che a chi scrive sembrerebbe la naturale conseguenza della natura di presunzione della norma in esame, è già seguita dalla Germania e dall’Austria che accettano ulteriori prove alternative a quelle della norma regolamentare.

Contratti Assonime, poi, consiglia di far inserire nei contratti di vendita con i propri clienti Ue, apposite clausole che li obblighino a comunicare l’eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero la consegna degli stessi in luogo diverso da quello indicato in tale documento.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all'articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2019