Da esplicitare i redditi e i costi di competenza del 2017 e del 2018

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IL QUESITO Vi sono particolari modalità di compilazione del quadro F per chi passa dal regime di cassa a quello di competenza? Le imprese e le società di persone che tra il 2017 e il 2018 sono passate dal regime semplificato di cassa a quello ordinario di competenza ovvero da quello di competenza a quello di cassa devono prestare particolare attenzione.  Nei righi da F35 a F39 devono essere inseriti i componenti positivi e negativi di reddito da tassare o da dedurre nel 2018 (rispettivamente nel rigo F37 e nel rigo F39) ovvero da escludere perché già tassati o dedotti nel 2017 (rispettivamente nel rigo F36 e nel rigo F38), a seguito del passaggio da un regime di competenza a quello per cassa dell’articolo 66 del Tuir e viceversa.  Nel rigo F35, gli esercenti attività di impresa devono indicare, se l’impresa tra il 2017 e il 2018 è passata dal regime semplificato di cassa a quello di competenza (barrando la prima casella) ovvero da quello di competenza a quello di cassa (seconda casella). RICAVI GIÀ TASSATI NEL 2017 Nel rigo F36 degli Isa vanno riportati i componenti positivi di reddito già tassati nel 2017 nel regime di «provenienza», da non tassare nel 2018, ancorché si siano verificati nel 2018 i presupposti di imponibilità previsti dal regime di «destinazione». Ad esempio, se l’impresa è passata dal regime di competenza (dove rileva la consegna dei beni e l’ultimazione dei servizi) a quello di cassa (rileva solo l’incasso), vanno indicati i ricavi derivanti dalla vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2018 o i ricavi da prestazioni di servizi ultimate nel 2017, con importi incassati nel 2018, in quanto tutti questi ricavi hanno già concorso alla determinazione del reddito nel 2017 (articolo 109, comma 2, del Tuir) e non vanno tassati nuovamente nel 2018. RICAVI DA TASSARE NEL 2018 Nel rigo F37, invece, vanno riportati i componenti positivi, «già indicati all’interno delle opportune voci del quadro F» degli Isa, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2017, in applicazione delle regole previste dal regime di «provenienza», e che, invece, devono essere obbligatoriamente tassate nel 2018, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di «destinazione». Ad esempio, nel caso di passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, vanno riportati i ricavi, incassati nel 2017, per le cessioni di beni, consegnati nel 2018, ovvero per servizi ultimati nel 2018. In questi casi, infatti, i relativi ricavi non sono stati tassati nel 2017 (perché in quest’anno non è avvenuta la consegna dei beni o l’ultimazione dei servizi), quindi, devono obbligatoriamente essere tassati nel 2018. COSTI GIÀ DEDOTTI NEL 2017 Nel rigo F38 vanno riportati i componenti reddituali negativi che sono già stati dedotti nel 2017, in base alle regole del regime di «provenienza» e che, quindi, non devono più concorrere alla formazione del reddito del periodo di imposta 2018, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di «destinazione». Ad esempio, se l’impresa dal 2017 al 2018 è passata dal regime di competenza a quello di cassa, nel rigo F38 va riportato il costo per l’acquisto di beni, consegnati nel 2017, ma pagati nel 2018. Questo costo è stato già dedotto nel 2017 per competenza, quindi, per evitare la doppia deduzione, non può essere considerato nel 2018, anche se è stato pagato in quest’ultimo anno. COSTI DA DEDURRE NEL 2018 Infine, nel rigo F39 vanno riportati i «componenti reddituali negativi, già indicati all’interno delle opportune voci del quadro F» degli Isa, che non sono stati dedotti nel 2017, con le regole previste dal regime di «provenienza» e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2018, ancorché nel 2018 non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di «destinazione». Ad esempio, se l’impresa è passata dal regime di competenza a quello improntato alla cassa, va riportato in questo rigo il costo per l’acquisto di beni consegnati nel 2018 con pagamento anticipato nel 2017. In questo caso, infatti, il costo non è stato dedotto nel 2017 (perché mancava la consegna del bene), ma può essere dedotto nel 2018.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2019

 

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