Credito d’imposta dipendenti prorogato per tutto il 2019

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Via libera dalla legge di Bilancio 2019 alla proroga a tutto il 2019 del credito d’imposta per il “costo aziendale del personale dipendente” impegnato in attività di formazione nelle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 e applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della legge 205/17, come già previsto per il 2018 dall’articolo 1, commi da 46 a 56, sempre della legge 205/17 e dal decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico 4 maggio 2018.

Ambito soggettivo

L’incentivo è rivolto alle imprese residenti (incluse le stabili organizzazioni di non residenti), indipendentemente dalla loro forma giuridica (individuale, familiare o societaria), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (minimi, forfettari, semplificati o ordinari). Sono esclusi, però, i professionisti (anche se con dipendenti).

Gli enti non commerciali, che esercitano anche attività commerciali possono beneficiare del bonus solo per il personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Misura del credito d’imposta

L’incentivo consiste in un credito d’imposta, che per le spese sostenute nel 2018 era del 40% (con un importo massimo annuale del bonus di 300mila euro), mentre per quelle che verranno sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in generale, nel 2019) sarà del 50% per le piccole imprese, del 40% per le medie imprese (limite massimo annuale del credito di 300mila euro) e del 30% per le “grandi imprese” (allegato I al regolamento Ue 651/14 della Commissione, del 17 giugno 2014).

Oggetto dell’incentivo

Come per il 2018, anche per il prossimo anno non è agevolato il semplice costo del corso o del master che sarà seguito dall’imprenditore e/o dai suoi dipendenti, ma è incentivato solo il “costo aziendale del personale dipendente” titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (non del titolare dell’impresa individuale), che sarà sostenuto durante le ore o le giornate in cui lo stesso sarà occupato nell’attività di formazione 4.0. Per costo aziendale del personale dipendente si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, oltre che le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

La formazione che consente questo incentivo deve essere svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della legge 205/17.

L’eventuale partecipazione alla formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

È agevolato anche il costo aziendale del personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge 205/17, che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. Queste spese, però, possono essere ammesse solo per il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Se la formazione viene erogata da soggetti esterni all’impresa sono ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (regolamento Ce 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità (in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore Ea 37).

Requisiti documentali

Come per il 2018, anche per il 2019, comunque, lo svolgimento delle attività di formazione che consente di beneficiare del credito d’imposta deve essere “espressamente” disciplinato da “contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati” presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente (articolo 14 del Dlgs 151/15).

Inoltre, un’apposita autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa (Dpr 445/00) deve essere rilasciata a ciascun dipendente per attestarne l’effettiva partecipazione (articolo 3, comma 3, decreto 4 maggio 2018).

Non è agevolata la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Stanziamento dei fondi

La proroga al 2019 è prevista per le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ed è contenuta nell’articolo 1, commi da 78 a 81 della legge 145/18 (legge di Bilancio 2019), la quale ha stanziato la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020.

Il monitoraggio dell’applicazione del credito d’imposta, ai fini del controllo della copertura finanziaria dell’agevolazione (previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 196/09) è stato affidato al Mef.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 Gennaio 2019

 

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