ArticoloIl Sole 24 OreNewsCorrezioni ampie con l’integrativa

Sono molti i casi in cui la prassi dell’agenzia delle Entrate è variata pro contribuente (ad esempio, adeguandosi agli orientamenti giurisprudenziali), per i quali, dal 24 ottobre 2016 in base al Dl 193/2016, è possibile inviare, anche per gli anni dal 2011 al 2014, una dichiarazione dei redditi (Unico, non 730), Irap, Iva o 770 a favore, recuperando le maggiori imposte versate (e oggi non più dovute) ovvero aumentando il saldo a credito. L’integrativa a favore è possibile, senza il pagamento di sanzioni (circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, paragrafo 3.2), sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali. Oltre ai casi indicati nella grafica a lato, sarà interessante capire se, basandosi sul divieto generale della doppia imposizione sulla stessa operazione, le integrative a favore potranno essere inviate anche da imprese o professionisti che hanno fatturato a clienti che sono stati accertati relativamente alla congruità del valore dei beni venduti o del servizio prestato (ad esempio, le locazioni, la pubblicità o le consulenze) ovvero perché gli è stata contestata la detrazione dell’Iva di una fattura ricevuta che, per l’agenzia delle Entrate, invece doveva essere esclusa da Iva, come, ad esempio, quando si riceve dalla Gdo una fattura con Iva per servizi di marketing, che invece viene riclassificata, solo in capo al fornitore, come “contributo autonomo” escluso da Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/72. Bonus mobili Tra i tanti casi possibili, uno dei più comuni di utilizzo dell’integrativa a favore di anni che fino al 23 ottobre 2016 non erano più emendabili e che invece oggi si possono correggere, riguarda i contribuenti che non hanno beneficiato del bonus mobili per i pagamenti con bonifici “non parlanti”, effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, perché hanno seguito le indicazioni della circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.6. La detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di un immobile oggetto della detrazione Irpef del 50% per la ristrutturazione per pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, spetta (su un limite di spesa di 10.000 euro per singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze) per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ma solo con la circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4, è stato concesso di pagare queste spese con un bonifico non parlante (non soggetto a ritenuta), a differenza di quanto detto dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.6, secondo la quale se si sceglieva il pagamento mediante bonifico bancario o postale, era necessario l’utilizzo del «bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa. per le spese di ristrutturazione edilizia» (bonifico “parlante”, soggetto a ritenuta). Il tardivo cambio di orientamento delle Entrate, però, non ha dato la possibilità di correggere a marzo 2016 le dichiarazioni relative al 2013, che con le vecchie regole potevano essere “integrate a favore” solo entro il 30 settembre 2015. Da lunedì 24 ottobre 2016, invece, ciò è possibile, grazie alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, n. 249 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 novembre 2016

 

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