Contatori individuali del calore detraibili al 65% solo con sostituzione dell’impianto di riscaldamento

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L’installazione nei condomini dei contatori individuali per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare, obbligatoria entro la fine del 2016, non è detraibile al 65% se non viene effettuata nell’ambito della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. E’ questo uno dei principali chiarimenti delle Entrate, contenuti nella circolare 6 maggio 2016, n. 18/E, con la quale sono state chiarite, tra l’altro, anche le attese modalità di documentazione delle spese per le mense scolastiche (si veda Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2016).

Contatori individuali

Per favorire il contenimento dei consumi energetici nei condomìni, entro il 31 dicembre 2016, vanno installati contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare” (o “sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali). Secondo l’agenzia delle Entrate, per questi dispositivi, la detrazione Irpef o Ires del 65% spetta solo sono installati “in concomitanza” con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, Legge n. 296/2006). Se ciò non accade (ad esempio, perché la nuova caldaia installata non è a condensazione), queste spese sono detraibili solo al 50% (36% dal 2017), ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, come interventi per il risparmio energetico non qualificato.

Questo chiarimento non dovrebbe incidere, comunque, su quanto detto dall’articolo 9, comma 3, decreto 19 febbraio 2007, per il quale non sono necessari, ai fini della detrazione del 55-65%, i suddetti requisiti per gli interventi di “trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore”.

Resta escluso dal bonus, invece, il passaggio da un impianto centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi (articolo 9, comma 3, decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007).

Se la ristrutturazione comporta il frazionamento dell’unità immobiliare, il bonus potrà essere fruito solo per la “realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità” (circolare agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 maggio 2016

 

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