Con l’attestazione bonus casa «salvi»

ArticoloIl Sole 24 OreNewsCon l’attestazione bonus casa «salvi»

Per il bonus del 50% sulle ristrutturazioni e quello del 65% sul risparmio energetico , quando per un errore nella compilazione del bonifico (parlante o per errore non parlante) non è stata applicata la ritenuta d’acconto dell’8% e non è «possibile la ripetizione del pagamento» basta un’attestazione di tassazione dell’incasso da parte del fornitore. La conferma è arrivata dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E , che ha ufficializzato le risposte di Telefisco 2017. Nella risoluzione n. 55/E/2012, le Entrate hanno chiarito che se viene effettuato per errore un bonifico “non parlante”, è possibile rifare il pagamento alla ditta beneficiaria con un nuovo bonifico bancario/postale parlante (cioè con i dati richiesti), consentendo l’applicazione della ritenuta dell’8% e concordando con il fornitore le modalità di restituzione al contribuente dell’importo originariamente pagato. Con la circolare n. 11/E/2014, risposta 4.5, poi, le Entrate hanno concesso la possibilità di detrarre la corretta spesa anche senza dover fare un nuovo bonifico, se il primo pagamento è stato già assoggettato alla ritenuta dell’8 per cento. Nella circolare n. 43/E/2016, l’Agenzia ha chiarito che, in assenza dell’applicazione della ritenuta, quando non è «possibile ripetere il pagamento mediante bonifico», il bonus spetta comunque se risulta «soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica». La risposta non è riferita solo all’acquisto di box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione (caso descritto nella circolare), ma è applicabile a tutti i lavori detraibili al 50% o al 65 per cento. È sufficiente, quindi, ottenere dal fornitore o dal professionista «una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità» del percipiente, «ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione» del suo reddito. Come confermato nella circolare n. 8/E/2017 si può beneficiare delle detrazioni del 50 o 65% utilizzando questa attestazione di tassazione dell’incasso da parte del fornitore dei lavori, solo quando non è «possibile la ripetizione del pagamento» e in tutti i casi in cui al bonifico non è stata applicata la ritenuta perché c’è «stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico».

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 9 aprile 2017

 

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