Con la rinuncia alla cessione il credito va erogato al cedente

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Se dopo la cessione del credito Iva il cessionario dello stesso comunica all’amministrazione finanziaria la “ rinuncia ” della cessione ovvero la sua risoluzione automatica, il credito Iva deve essere erogato al contribuente-cedente e non al cessionario. Sono queste le conclusioni dell’ agenzia delle Entrate nella risoluzione 28 marzo 2017, n. 39/E , con la quale è stato trattato il caso in cui, dopo la notifica all’Agenzia dell’atto di cessione del credito Iva ad una banca (a garanzia di somme erogate a titolo di finanziamento dal cessionario alla cedente del credito Iva), il cessionario ha comunicato all’Ufficio la volontà di rinunciare alla cessione del credito (perché presumibilmente il contribuente-cedente aveva estinto il proprio finanziamento, prima dell’erogazione del rimborso da parte delle Entrate). Si tratta di un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, frequente nella prassi bancaria, che viene sottoscritto per garantire un finanziamento da erogare al contribuente-cedente. In questo contratto è previsto che il credito Iva venga automaticamente ritrasferito al cedente in caso di rimborso del finanziamento. La cessione del credito Iva, quindi, è accessoria al finanziamento, viene notificata all’amministrazione finanziaria ed è opponibile nei confronti di quest’ultima (articoli 43-bis, comma 3, Dpr 602/1973 e 1, comma 4, Dm 384/1997). Il contribuente ha chiesto all’Agenzia, se fosse valida la clausola del contratto di cessione in cui il cessionario acconsentiva che le somme pagate dall’amministrazione finanziaria, a titolo di rimborso del credito Iva, fossero versate su un apposito conto corrente intestato al contribuente-cedente. La risposta è stata positiva, in quanto vi ha acconsentito lo stesso cessionario e si tratta di «una mera modalità di incasso del rimborso, la cui titolarità, tuttavia, resta in capo» al cessionario. Infine, è stato chiesto se l’eventuale atto di rinuncia alla cessione del credito da parte del cessionario possa produrre o meno effetti nei confronti dell’amministrazione. Per l’Agenzia questa “rinuncia” consiste, in sostanza, nella risoluzione del contratto di cessione del credito a seguito del pagamento, da parte del cedente, del debito garantito. Non si ha quindi una seconda cessione del credito, che sarebbe vietata dall’articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973 (si veda anche la Cassazione 17 giugno 2016, n. 12552). Si realizza, invece, la perdita di efficacia della cessione originaria, con il «ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario». Per le Entrate, quindi, con la comunicazione all’Agenzia della “rinuncia” da parte del cessionario alla cessione del credito (ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica), il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente-cedente e non al cessionario. Questa “rinuncia”, come per la cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e va comunicata alle Entrate e al concessionario mediante notifica (articoli 69, Rd 18 novembre 1923, n. 2440). Invece, si è in presenza di una doppia cessione, vietata dall’articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973, in caso di cessione del contratto di finanziamento ad un soggetto terzo con la conseguente automatica e ulteriore cessione del credito Iva.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2017

 

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