ArticoloIl Sole 24 OreNewsCon la Pec e-fattura anche per i consumatori

Per agevolare la ricezione della fattura elettronica da parte dei privati-consumatori finali, dei condomìni, degli enti non commerciali non titolari di partita Iva, dei minimi e dei forfettari, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questi soggetti potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori, comunicando a questi ultimi, ad esempio, “un indirizzo pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio)”. In questo caso, però, il formato della fattura ricevuta sarà solo l’xml e non un pdf, quindi, risulterà poco comprensibile.

Per i minimi e i forfettari, il ricevimento di questo file, invece, sarà apprezzato, in quanto potrà essere conservato digitalmente, senza obbligarli a scaricare il file xml dal portale Fatture e corrispettivi.

Per tutti questi soggetti (oltre che per gli agricoltori in esonero), comunque, l’emittente è sempre obbligato a inviare loro “una copia informatica o analogica della fattura elettronica” (quindi, ad esempio un pdf via e-mail o una copia su carta). Per i privati consumatori finali, i condomìni e gli enti non commerciali (senza di partita Iva), questo invio obbligatorio è previsto dal punto 3.4, lettera c), del provvedimento 30 aprile 2018, mentre per i minimi, i forfettari e gli agricoltori in esonero è previsto dalla Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, a pagina 10.

Fattura ai privati consumatori, condomìni ed enti non commerciali

Se il cliente è un privato-consumatore finale (quindi, senza partita Iva), nel campo “CodiceDestinatario” del file xml della fattura elettronica deve essere indicato il codice convenzionale “0000000”, mentre va compilato l’elemento “CodiceFiscale” del cessionario/committente. Queste regole per i privati saranno valide anche per i condomìni e per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva. Considerando che questi soggetti non sono soggetti titolari di partita Iva, ma solitamente hanno solo il codice fiscale, gli operatori Iva residenti o stabiliti dovranno emettere, nei loro confronti, solo fatture elettroniche dal primo gennaio 2019, considerandoli alla stregua dei privati consumatori finali (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018). Si ritiene che queste regole debbano essere applicate anche ai consorzi, privi di partita Iva, ma con il solo codice fiscale. La norma prevede che il Sdi recapiti la fattura elettronica a questi soggetti, solo mettendola a disposizione nella loro area riservata di Fisconline (leggendo l’elemento “CodiceFiscale” dell’xml). Inoltre, l’emittente deve sempre consegnare direttamente al cliente consumatore finale (condomìnio o ente non commerciale) “una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo” a loro disposizione dal Sdi nell’area riservata del sito web delle Entrate, cioè Fisconline (punto 3.4, lettera c, provvedimento 30 aprile 2018). E’, comunque, facoltà del consumatore “rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura” (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Questa manifestazione di volontà di rinuncia, da parte del privato-consumatore finale, condomìnio o ente non commerciale, può avvenire “più facilmente”, se l’operatore Iva ricorda al suo cliente che può “facilmente” consultare la sua e-fattura nella sua area riservata del cassetto fiscale dell’agenzia delle Entrate, “in una specifica sezione, accanto a quella della sua dichiarazione precompilata” (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).

Quindi, per il privato consumatore finale, una copia della e-fattura può essere ricevuta in uno dei seguenti modi:

  • digitalmente, ad esempio, un pdf spedito, via e-mail ordinaria o pec, direttamente dal cedente o prestatore (non tramite il Sdi);
  • su carta, consegnata, a mano o via posta ordinaria, direttamente dal cedente o prestatore (non tramite il Sdi).

Per agevolare la ricezione della fattura elettronica da parte dei privati consumatori finali, però, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questi ultimi “possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori, comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio)”. In questo caso, però, il formato della fattura è solo l’xml e non un pdf. Quindi, risulta poco comprensibile.

In questi casi, pertanto, la fattura originaria, in formato xml, può essere ricevuta dal privato consumatore finale nella sua pec, tramite il Sdi, solo se chiede al cedente o prestatore di indicare la sua pec nel campo “PECDestinatario” (nel campo “CodiceDestinatario” ci va sempre il codice convenzionale “0000000”).

Questo metodo è possibile non solo per gli altri soggetti equiparati dalla norma ai privati consumatori finali, come i condomìni e gli enti non commerciali (senza partita Iva), ma anche ai soggetti Iva che adottano il regime dei minimi o dei forfettari (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).

Minimi e forfettari

I soggetti passivi che rientrano nel regime dei minimi (o di vantaggio, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) o nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) saranno esonerati dall’emissione della fattura elettronica (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Se, invece, è il cliente ad essere un soggetto passivo che rientra nel regime dei minimi (o di vantaggio, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) o nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190), oltre che un produttore agricolo esonerato dagli adempimenti Iva (perché nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, dpr n. 633/1972), dal primo gennaio 2019, l’emittente, soggetto Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, dovrà emettere obbligatoriamente la fattura elettronica, cioè in formato xml e tramite il Sdi.

In questo caso, nel campo “CodiceDestinatario” del file xml della fattura elettronica dovrà essere riportato il codice convenzionale “0000000” e andrà indicata la partita Iva nell’elemento “IdFiscaleIVA”, in quanto è un elemento obbligatorio per l’articolo 21, dpr 633/1972. Il Sdi recapiterà la fattura elettronica al destinatario (minimo, forfettario o agricoltore) solo mettendola a disposizione nella sua area riservata di Fisconline (o Entratel) e l’emittente dovrà comunicargli questa circostanza “tempestivamente”. Il punto 3.4, lettera d), del provvedimento 30 aprile 2018, poi, ha previsto che questa comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Per la norma, però, si tratta solo di una facoltà e non di un obbligo. Quindi, considerando che, in questi casi, la consegna diretta della fattura dall’emittente al destinatario è solo facoltativa e che il Sdi non invia l’e-fattura al minimo, al forfettario e al produttore agricolo in esonero, dal primo gennaio 2019, questi contribuenti rischieranno di non ricevere più le fatture, né dai propri fornitori, né dal Sdi, in quanto riceveranno solo la comunicazione da parte dell’emittente relativa alla messa a disposizione della e-fattura nella propria area riservata di Fisconline (o Entratel). Per visionarle, quindi, la norma prevede solo l’accesso a quest’area. Anche se i forfettari e i produttori agricoli in esonero non detraggono l’Iva e non deducono il costo delle fatture passive che ricevono, comunque, sono interessati a visionarle (se non altro, per controllarne l’importo ed effettuare il pagamento). Per i minimi, invece, il documento di spesa è necessario ai fini della deduzione del costo. Per risolvere questo aspetto, si potrebbe prevedere l’inserimento del codice destinatario di questi contribuenti nel campo “CodiceDestinatario” del file xml della fattura elettronica, ma il punto 3.4, lettera d), del provvedimento 30 aprile 2018, sembra categorico nell’imporre l’inserimento del solo codice convenzionale “0000000”. Un’altra possibile soluzione potrebbe essere quella di indicare l’eventuale indirizzo pec del destinatario nel campo “PECDestinatario”, comportamento compatibile con l’inserimento nel campo “CodiceDestinatario” del codice convenzionale “0000000”. Questa soluzione avrebbe il pregio di automatizzare l’invio della fattura al cliente, una volta registrata la pec nella sua anagrafica del software.

Come detto in precedenza, l’agenzia delle Entrate ha sposato questa soluzione nella risposta al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018, almeno per i minimi e i forfettari. In particolare, la fattura originaria, in formato xml, potrà essere ricevuta dai minimi e dai forfettari nella loro pec, tramite il Sdi, solo se chiederanno al cedente o al prestatore di indiare la loro pec nel campo “PECDestinatario” del file xml (nel campo “CodiceDestinatario” ci va sempre il codice convenzionale “0000000”). Questa soluzione consentirà ai minimi e ai forfettari anche di conservare elettronicamente i file xml ricevuti. Anche la Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, a pagina 10, aveva cercato di risolvere la problematica, introducendo un nuovo adempimento all’emittente, cioè obbligandolo a “rilasciare” ai minimi, ai forfettari e agli agricoltori in esonero (come accadrà, per legge, solo verso i privati-consumatori finali) “una copia su carta (o inviarla per email) della fattura, inviata al Sdi”. Questa soluzione, però, non consentirà la conservazione sostitutiva dell’eventuale documento cartaceo ricevuto o del pdf ricevuto.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 novembre 2018

 

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