Con la dichiarazione Iva detraibili le fatture in ritardo

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Con la dichiarazione Iva annuale 2019, relativa al 2018, il cui saldo a debito scade lunedì 18 marzo 2019, è ancora possibile detrarre l’Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016, anche se ricevute successivamente a tale data. Via libera anche allo scomputo dell’Iva delle fatture relative a operazioni passive effettuate nel 2017 o nel 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute dal cessionario o dal committente nel 2018, ma non registrate da quest’ultimo nel 2018, ad esempio, per una dimenticanza. Fatture a cavallo d’anno A differenza delle liquidazioni mensili o trimestrali «infrannuali» (cioè non a cavallo d’anno), nelle quali dal 24 ottobre 2018 è possibile detrarre l’Iva nel mese (o trimestre) di esigibilità anche per le fatture ricevute dal cessionario o committente entro il 15 del mese successivo (15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), nell’ultima liquidazione del 2018 non è possibile detrarre l’Iva delle fatture per operazioni effettuate nel 2018, se sono state ricevute nel 2019 (articoli 1, comma 1, dpr 100/1998 e 19, comma 1, dpr 633/1972). L’Iva di queste fatture del 2018, ma ricevute nel 2019, comunque, può essere detratta «a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese» di ricezione (nel 2019). Fattura 2018, registrata nel 2019 Per le fatture di operazioni passive effettuate nel 2017 o 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute nel 2018, ma non registrate nel 2018 (ad esempio, per una dimenticanza), l’unico metodo per detrarre ancora la relativa Iva è la loro registrazione nel 2019 in un “apposito sezionale” del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018», il cui invio scade il 30 aprile 2019 (circolare 1/E/2018). In dichiarazione Iva, la detrazione non avverrà nel rigo VF24, “variazioni e arrotondamenti d’imposta”, ma direttamente nei righi da VF1 a VF13 (operazioni passive), nel rigo corrispondente all’aliquota applicata, riportando, quindi, sia l’imponibile che l’Iva (Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2018 e Assonime 19 aprile 2018, n. 9). Fatture del 2016 Nei righi da VF1 a VF13 della dichiarazione Iva 2019, relativa al 2018, è ancora possibile detrarre anche l’Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016. Ciò è possibile anche se queste fatture sono state «ricevute successivamente a tale data» (circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, paragrafo 1.2), in quanto, in base alla previgente normativa, questa Iva può essere portata «in detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto» (Assonime 19 aprile 2018, n. 9).

 

LA BUSSOLA PER LE COMPENSAZIONI
Compensazioni verticali
Le compensazioni verticali, Iva da Iva, in liquidazione o in F24

 

Per pagare l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico, è possibile utilizzare il credito Iva annuale 2018 (anche oltre 5mila euro), sia attraverso il suo utilizzo in liquidazione periodica, sia attraverso la compensazione in F24. Queste compensazioni non concorrono a determinare il limite dei 700mila euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, legge 388/2000
Compensazioni verticali e il limite dei 5mila euro annui
Le compensazioni verticali non concorrono a determinare il limite dei 5mila euro annui

 

L’irrilevanza delle compensazioni verticali per il calcolo del limite dei 5mila euro annui (oltre il quale serve il visto di conformità per le compensazioni orizzontali), vale solo per il pagamento di debiti Iva, relativi a periodi successivi «rispetto a quello di maturazione del credito»
Compensazione orizzontali entro i 5mila euro annui
Compensazione del credito Iva 2018 entro i 5mila euro annui dal 1° gennaio 2019 Il credito annuale Iva può essere compensato in F24 per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori, per un importo complessivo pari o inferiore a 5mila euro annui (compensazione orizzontale), già dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito stesso è maturato (risoluzione 29 luglio 2008, n. 321/E)
Compensazioni orizzontali per più di 5mila euro annui
Per compensare più di 5mila euro, bisogna attendere 10 giorni dall’invio del modello con il visto di conformità Per compensare un credito Iva annuale superiore a 5mila euro (e fino a 700mila euro annui di compensazioni generali annue) serve il preventivo invio del modello annuale, con il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo) (articolo 10, comma 7, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78); inoltre, la compensazione è possibile solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello (articolo 17, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
F24 di Fiscoline o Entratel
I soggetti Iva possono usare solo Fiscoline o Entratel per qualunque compensazione. Dal 24 aprile 2017, per qualunque compensazione (orizzontale o verticale, anche parziale, cioè con saldo dell’F24 diverso da zero), i titolari di partita Iva devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, direttamente, con i servizi “F24 web” o “F24 online” dei canali telematici Fisconline o Entratel, ovvero tramite un intermediario, con

il servizio “F24 cumulativo” di Entratel. Non sono possibili, quindi, i servizi di F24 bancari o postali

Società di comodo
Per la compensazione del credito Iva in F24 non si deve essere una società non operativa.

 

Una società di comodo nel 2018 (rigo VA15) perde il diritto al rimborso o alla compensazione in F24 dell’eccedenza Iva. Invece, il credito viene definitivamente perso, cioè “non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi”, se si è non operativi per tre periodi di imposta consecutivi (articolo 30, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n. 724)

 

Visto da parte del revisore
Limite più alto per le compensazioni

orizzontali, senza visto, per le start-up innovative

 

Per le start-up innovative, il limite per la compensazione in F24 del credito annuale Iva per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori, senza visto di conformità, è stato aumentato a 50mila euro dal 26 marzo 2015. L’agevolazione spetta solo durante il periodo di iscrizione nella relativa sezione speciale del registro delle imprese e non vale per le PMI innovative
Il limite dei 700mila euro
Limite massimo annuale per tutte le compensazioni in F24 Il limite massimo per tutti i crediti di imposta e i contributi compensabili in F24 (o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura semplificata tramite l’agente della riscossione) è di 700mila euro (un milione di euro per i subappaltatori a determinate condizioni) «per ciascun anno solare» (articolo 34, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)

 

I ruoli superiori a 1.500 euro
Altro limite da considerare per poter effettuare le compensazioni in F24

 

La compensazione di crediti “relativi alle imposte erariali”, in presenza di debiti “iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro. Vanno considerati solo i ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento, cioè quelli per i quali, al momento della compensazione in F24, sono già trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. Sono irrilevanti, invece, quelli rateizzati da parte dell’agente della riscossione

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2019 

 

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