Comunicazione periodica delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali – Ok al nuovo invio per correggere errori e omissioni

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Per l’ omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro . La sanzione è ridotta alla metà , se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni dalla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati . L’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, invece, è punita con la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Quindi, è ammesso il reinvio di una comunicazione delle liquidazioni già inviata, «per correggere errori od omissioni , anche oltre il termine di scadenza ordinario » e anche oltre i 15 giorni successivi a quest’ultimo. In caso di reinvio, «la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse» (faq n. 14 delle Entrate del 26 aprile 2017). Questa sostituzione dopo la scadenza ordinaria e entro i 15 giorni successivi è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, mentre se la correzione viene spedita successivamente la sanzione amministrativa va da 500 a 2.000 euro. Non è applicabile, quindi, il chiarimento delle Entrate della circolare 30 maggio 2011 n. 24/E, sullo spesometro, che prevede che, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione. Per l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, la sanzione ordinaria va da 500 euro a 2.000 euro, ma se si presenta la comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza è da 250 euro a 1.000 euro. Si può notare, quindi, che non vi sono differenze degli importi delle sanzioni tra il caso dell’omessa presentazione e quello del reinvio di una comunicazione inviata in precedenza. Ravvedimento In tutti i casi citati (omessa presentazione o reinvio di un modello già presentato) è possibile effettuare il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97), effettuando l’adempimento omesso, incompleto o esatto, applicando gli sconti sulle suddette sanzioni (che diminuiscono con il trascorrere del tempo) e considerando che la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche non è una dichiarazione annuale o periodica, ma una comunicazione.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2017

 

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