Comunicazione periodica delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali – Niente sanzioni per l’incoerenza

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Una volta inviata la comunicazione delle liquidazioni mensili o trimestrali, l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario (nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’interfaccia web «Fatture e Corrispettivi»), la sua analisi della “coerenza” dei versamenti dell’Iva a debito rispetto a quanto indicato nella comunicazione. Quindi, il confronto con quanto dovuto e quanto effettivamente pagato sarà immediato, ma ciò non ostacolerà la possibilità per il contribuente di sanare il mancato pagamento tramite il ravvedimento operoso . Restano fermi, infatti, gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Dopo aver effettuato il ravvedimento operoso, poi, non sarà necessario modificare e reinviare la comunicazione delle liquidazioni, in quanto nel quadro VP della stessa non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi, effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso (faq n. 9 delle Entrate del 26 aprile 2017). Dopo l’invio alle Entrate anche del nuovo spesometro, cioè dei dati delle «fatture emesse» e di «quelle ricevute e registrate» nel trimestre di riferimento (i primi due trimestri 2017 dovranno essere inviati entro il 16 settembre 2017, mentre per i secondi due entro febbraio 2018), l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione una sua elaborazione di questi dati (si parla di «risultanze dell’esame» di questi dati). Quindi, in base al nuovo spesometro, l’Agenzia potrebbe determinare, ad esempio, il totale dei costi sostenuti, per i quali è stata ricevuta e registrata la fattura passiva, ovvero il totale dei ricavi fatturati ai propri clienti. Conseguentemente, saranno presenti nel sito dell’agenzia anche le «valutazioni» sulla «coerenza tra i dati» delle fatture attive e passive (ricevuti dalle Entrate con lo spesometro) e quelli delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. L’Agenzia potrebbe evidenziare, ad esempio, le incoerenze tra quanto indicato nei righi VP2 (totale operazioni attive, al netto dell’Iva) e VP3 (totale operazioni passive, al netto dell’Iva) e quanto eventualmente calcolato dalla stessa tramite i dati ricevuti nel nuovo spesometro. Se a seguito di questi controlli emergerà un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione periodica delle liquidazioni, il contribuente verrà informato dell’esito con le modalità che verranno previste da un provvedimento delle Entrate. Successivamente, il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. Anche in questi casi, come per i mancati versamenti dell’Iva indicata a debito nelle liquidazioni periodiche, non sono previste, per ora, particolari sanzioni o cause ostative al ravvedimento operoso per sanare l’eventuale mancata registrazione di una fattura attiva nei registri Iva e conseguentemente nella liquidazione Iva. Dati inviati da terzi Nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web «Fatture e Corrispettivi» saranno consultabili non solo i dati che sono stati precedentemente «trasmessi dal soggetto passivo», ma anche i «dati fattura» che sono stati inviati all’Agenzia «dai suoi clienti e fornitori». Gli elenchi delle fatture si potranno anche esportare in un file csv (allegato al provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793). Quindi, il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura di pubblicità da lui ricevuta e dedotta (con detrazione della relativa Iva) è stata registrata dall’impresa che l’ha emessa.

GLI «SCONTI» Riduzione sanzioni con il ravvedimento: a un ottavo del minimo, se l’invio della comunicazione e il pagamento della sanzione ridotta avviene «entro un anno dall’omissione o dall’errore»; a un settimo del minimo, se l’invio della comunicazione e il pagamento della sanzione ridotta avviene «entro due anni dall’omissione o dall’errore»; a un sesto del minimo, se l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche (ovvero dello spesometro) e il pagamento della sanzione ridotta avviene «oltre due anni dall’omissione o dall’errore»

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2017

 

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