Comunicazione periodica delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali – Invio «cumulativo»

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La comunicazione periodica delle liquidazioni del primo trimestre 2017 (gennaio, febbraio e marzo 2017, per i mensili) si è spostata al 12 giugno (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). E i contribuenti si preparano ad affrontare l’adempimento con qualche giorno di tempo in più. Ma facciamo un punto fermo su cosa va comunicato all’Agenzia. I campi rilevanti sono il totale delle operazioni attive e quello delle passive (al netto dell’Iva e senza distinguere quelle imponibili da quelle non imponibili o esenti), l’Iva esigibile, quella detratta e il relativo saldo, a debito o a credito (rigo VP6). Vanno riportati, poi, l’eventuale credito del periodo precedente, quello dell’anno precedente (inserimento possibile anche quando si vuole passare dall’utilizzo in liquidazione a quello in F24), gli eventuali crediti d’imposta, gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali, l’acconto dovuto e l’Iva da versare o a credito (rigo VP14). Si tratta di una sorta di liquidazione Iva, che contiene solo dati riassuntivi e inferiori a quelli riportati nelle liquidazioni stampate nei registri Iva vendite. Operazioni attive Tra le operazioni attive da indicare, al netto dell’Iva, nel rigo VP2 va riportata la somma di quelle effettuate nel periodo di riferimento (comprese quelle con esigibilità differita, ad esempio, per il regime dell’Iva per cassa), rilevanti ai fini Iva (cioè quelle imponibili, non imponibili, esenti, non quelle escluse da Iva). Vanno comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (articolo 21, comma 6-bis). Va compreso anche l’imponibile delle fatture emesse in reverse charge. Operazioni passive Al netto dell’Iva, nel rigo VP3 vanno indicati tutti gli acquisti di beni e servizi (anche se con Iva non detraibile o a esigibilità differita), compresi acquisti intracomunitari e importazioni. Vanno sommati anche gli acquisti effettuati senza pagamento dell’Iva, a seguito dell’invio alle Entrate della lettera d’intento, per utilizzo del plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali. Vanno comprese le triangolazioni comunitarie con l’intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente e gli acquisti intracomunitari non imponibili. Iva Nei righi VP4 e VP5 vanno riportati rispettivamente gli importi dell’Iva esigibile dovuta e di quella relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. I soggetti che si sono avvalsi dell’Iva per cassa devono registrare nel rigo VP5 l’Iva relativa agli acquisti registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione (cioè per i quali hanno effettuato il pagamento). Il relativo imponibile, invece, non va riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti (istruzioni al modello IVP 2017, che possono trarre in inganno, perché sembrano essere riferite ai contribuenti che ricevono la fattura da chi ha il regime di cassa). Nella comunicazione è possibile considerare, nel rigo VP9, anche l’eventuale credito annuale Iva dell’anno precedente che si decide di utilizzare nelle liquidazioni periodiche (compensazione verticale). Per trasferirlo in F24 durante l’anno, in parte o totalmente, va compilato il rigo VP9 con l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Messa a disposizione dei dati I dati delle liquidazioni periodiche Iva inviati all’Anagrafe tributaria saranno messi a disposizione dei soggetti passivi Iva (o del suo intermediario) nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Non si tratta solo dei dati che sono stati precedentemente trasmessi dal soggetto passivo, ma anche dei dati fattura che sono stati inviati all’Agenzia dai suoi clienti e fornitori. Quindi, il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura di pubblicità da lui ricevuta e dedotta (con detrazione della relativa Iva) è stata registrata dall’impresa che l’ha emessa.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 20 maggio 2017

 

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