Compensazioni in F24 oltre i 700.000 euro – Non solo per l’Iva, ma anche per tutte le altre imposte. Per le compensazioni rischio sforamento

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Con l’avvicinarsi della fine dell’anno aumentano i rischi di superamento della soglia annuale di 700mila euro delle compensazioni in F24 dei crediti fiscali di qualunque tipologia, perché le eccedenze a credito vengono spesso gestite da più soggetti, che dovrebbero coordinarsi prima di presentare i modelli di pagamento per conto del proprio cliente. Solitamente, il credito Iva viene gestito direttamente dal contribuente, perché lo utilizza anche verticalmente nelle liquidazioni Iva periodiche, i crediti Ires e Irap vengono gestiti dai commercialisti, perché fanno le relative dichiarazioni, mentre quelli delle ritenute d’acconto o Inps sono gestiti dai consulenti del lavoro, che predispongono il modello 770. Nel cassetto fiscale dell’Agenzia non vi è un contatore relativo al superamento del limite annuale di compensazione dei 700mila euro, ma solo il monitoraggio del credito Iva residuo da compensare. Vi sono, poi, tutti i modelli F24 presentati, ma l’aggiornamento non è immediato (circa 10 giorni per quelli con importo a debito e 2 giorni per quelli a zero). Il contatore per le compensazioni sarebbe utile per capire se ci si sta avvicinando al limite consentito, ma il controllo del superamento, comunque, va fatto prima della presentazione degli F24.

Compensazioni oltre soglia Se si effettuano compensazioni in F24 per importi superiori, occorre ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento in F24 di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione (stesso codice tributo e stesso anno), maggiorato degli interessi legali (quindi, da sommare al codice del tributo) e con il contestuale versamento della sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997), ridotta con ravvedimento operoso (codice 8911). In questa maniera, i debiti pagati, utilizzando il credito eccedente i 700mila euro, si considerano pagati (senza ripresentare un nuovo F24 per gli stessi), mentre il credito che eccede i 700mila euro, pagato con il nuovo F24, può essere utilizzato in compensazione, negli anni successivi a quello dello splafonamento, o può essere chiesto a rimborso. Per poter recuperare questo credito, però, è necessario indicarlo come pagamento in eccesso nella dichiarazione relativa all’anno a cui si riferisce. Ad esempio, nella dichiarazione Iva 2016, relativa al 2015, nel rigo VX3 «Eccedenza di versamento», va indicato l’eventuale credito relativo al 2015 riversato. Le stesse regole valgono anche per la regolarizzazione di compensazioni eccedenti il limite, riguardanti crediti di imposte dirette (Ires, Irpef ecc.) relativi al 2015, che già dal 1° gennaio 2016 potevano essere usati in compensazione orizzontale. In questi casi, l’importo del credito riversato, al netto delle sanzioni e degli interessi, va riportato nella colonna 2, «Eccedenza di versamento a saldo», della sezione I del quadro RX del modello Unico SC 2016, relativo al 2015. Quindi, sia per l’Iva che per le altre imposte, per poter recuperare (in detrazione verticale, in compensazione orizzontale in F24 in anni successivi allo splafonamento o a rimborso) questi crediti riversati con ravvedimento operoso, è necessario compilare i righi citati nelle dichiarazioni relative all’anno di competenza dei crediti riversati. Ecco che se oggi, si riversa un credito annuale Iva relativo al 2014 (codice tributo 6099, anno 2014), a causa dello splafonamento avvenuto dal 2015 o nel 2016 (il credito Iva 2014 poteva essere usato fino alla data di presentazione del modello Iva 2016), si deve presentare il modello Iva 2015 integrativo a favore, relativo al 2014, entro il prossimo 30 settembre 2016, senza sanzioni. Ma se si deve riversare il credito annuale Iva relativo al 2013, per lo splafonamento effettuato nel 2014 o nel 2015, si ha il problema che oggi, per le Entrate, non è più possibile presentare nessuna dichiarazione Iva integrativa a favore relativa agli anni precedenti al 2014. Questo problema si ha anche per i riversamenti delle imposte dirette e per tutti gli anni ancora accertabili precedenti al 2014, quindi, per tutti i crediti fiscali relativi agli anni che vanno dal 2011 al 2013. Anche per questa ragione, si auspica un cambio di orientamento da parte delle Entrate sul tema delle integrative a favore.

Avviso di irregolarità Se prima di procedere al ravvedimento operoso, l’agenzia delle Entrate richiede le somme Iva eccedenti i 700mila euro «con appositi atti di recupero», l’ammontare corrispondente al «credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi», va indicato nel rigo VL40 della dichiarazione Iva dell’anno in cui viene effettuato il versamento. In questo caso, quindi, non è necessario fare la dichiarazione integrativa dell’anno relativo al credito che ha comportato lo splafonamento e la sanzione ordinaria del 30% è ridotta a un terzo (al 10%), se si versa entro 30 giorni dall’arrivo dell’avviso di irregolarità.

 

l’esempio

01 la compensazione Da gennaio ad agosto 2016, il contribuente ha compensato orizzontalmente in F24 crediti Ires e Irap del 2015 per 696.000 euro (visto di conformità in Unico SC 2016, che invierà a fine settembre 2016). La dichiarazione Iva autonoma relativa al 2015 è già stata presentata a febbraio 2016, con un credito Iva annuale del 2015 di 20.000 euro, compensati orizzontalmente in F24 il 16 settembre 2016 per 5.000 euro (codice tributo 6099, anno 2015). Ne 2016, quindi, il limite di 700.000 euro è stato superato di 1.000 euro.

02 il ravvedimento Il 22 settembre 2016, il contribuente presentare un F24, versando 1.000 euro (codice tributo 6099, anno 2015), la sanzione ridotta (codice 8911, anno 2016) e gli interessi legali dello 0,2% annuo (da versare assieme al codice tributo del credito, cioè 6099). La sanzione è pari allo 0,6% (0,1% x 6) di 1.000 euro.

03 la correttiva nei termini Entro il 30 settembre 2016, il contribuente deve inviare una correttiva nei termini del modello Iva 2016, senza pagare sanzioni. Deve compilare il rigo VX3, “Eccedenza di versamento”, con l’importo di 1.000 euro, il quale aumenterà il credito Iva annuale relativo al 2015 a 21.000 euro, nel rigo VX5. Considerando che 4.000 euro di questo credito sono già stati compensati in F24 e 1.000 euro sono stati regolarizzati, l’eccedenza a credito di 16.000 euro potrà essere chiesta a rimborso (campo 1 del rigo VX4, con procedura ordinaria) o utilizzata in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2016. Per la compensazione orizzontale in F24, invece, si dovrà attendere il 2017, perché per il 2016 sono già stati superati i 700.000 euro. Nel modello Iva 2017, relativo al 2016, poi, il credito Iva definitivo del 2015 di 21.000 euro (rigo VX5 del modello Iva 2016) dovrà essere diminuito della nota compensazione effettuata di 5.000 euro, oltre che di quelle eventualmente avvenute nel corso del 2017

 

Eccedenza con recupero a due vie

Dal 2014, il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabili in F24 (o rimborsabili agli intestatari di conto fiscale, con la procedura semplificata tramite l’agente della riscossione), è di 700mila euro (516.456,90 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) «per ciascun anno solare». L’eccedenza può essere chiesta a rimborso con procedura ordinaria (non quella semplificata, ad esempio per l’Iva non va compilato il campo 2 del rigo VX4 del modello Iva 2016) o portata in compensazione orizzontale in F24 nell’anno solare successivo. Per i crediti Iva è possibile anche l’utilizzo verticale (Iva da Iva) nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013, il limite era di 516.456,90 euro e per la Cassazione non è applicabile il favor rei per le violazioni commesse in quegli anni (sentenza 22833/2013). Di parere contrario, invece, la sentenza 673/2015 della Ctr della Toscana. Il calcolo. Il limite di 700mila euro riguarda le compensazioni effettuate in un anno solare, indipendentemente dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato. Il limite riguarda tutte le compensazioni effettuate nell’anno solare, anche di codici tributo diversi. Non concorrono alla sua determinazione i «crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge» (elenco nella risoluzione 86/E/1999) e i crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24) (risoluzione 218/E/2003). Quindi, il contribuente non deve conteggiare le compensazioni interne o verticali (credito e debito dello stesso tipo), anche se eseguite mediante la presentazione del modello F24. Iva trimestrale. Per le istanze di rimborso/compensazione infrannuali, secondo le Entrate, non concorrono alla determinazione del limite annuale di 700mila euro i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, se sono richiesti a rimborso (risoluzione 218/E/2003), a differenza di quelli chiesti in compensazione orizzontale (istruzioni al rigo TD7 del modello TR), che invece rilevano nel calcolo. Secondo la sentenza 76/2010 della Ctp di Padova, però, neanche in questi casi di compensazione, rileva il limite annuale di 700mila euro, in quanto l’articolo 8, comma 3, del Dpr 542/1999, consente al contribuente di effettuare la compensazione in F24 per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, senza richiamare espressamente il suddetto limite, a cui soggiacciono invece i crediti derivanti dalla dichiarazione annuale (si veda il Sole 24 Ore del 18 aprile 2011). Limite dei 250mila euro per i crediti d’imposta del quadro RU. Alcuni crediti d’imposta, indicati nel quadro RU del modello Unico (le esclusioni sono riassunte nelle istruzioni al modello), possono essere utilizzati nel limite annuale complessivo di 250mila euro. Va usata la sezione VI-C del quadro RU per la verifica del rispetto di questo limite, il quale rileva complessivamente per tutti i crediti interessati allo stesso e non singolarmente per ognuno di essi. L’eccedenza può essere compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stata generata. Il limite di 250mila euro si cumula con quello generale delle compensazioni di 700mila euro (risoluzione 9/DF/2008 e istruzioni a Unico 2016).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2016

 

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