ArticoloIl Sole 24 OreNewsCodici tributo, effetto accorpamento

La scadenza dei pagamenti di lunedì prossimo, 16 gennaio 2017, sarà il primo vero banco di prova per la riduzione e l’accorpamento dei codici tributo, da utilizzare con il modello F24, voluta dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 17 marzo 2016, n. 13/E. Dal primo gennaio 2017, infatti, sono stati s oppressi molti codici tributo e per pagare le relative imposte ora se ne devono usare altri. Ad esempio, è stato soppresso il codice 1004 per le «ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» (come quelle Irpef degli amministratori di società) e per pagare questi importi deve essere usato il codice 1001, cioè quello utilizzato fino al 31 dicembre 2016 solo per le ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti. Tra gli altri, è stato soppresso anche il codice 1038, utilizzato per le ritenute sulle provvigioni, anche occasionali. Da inizio 2017, per queste ritenute deve essere usato il 1040, relativo alle «ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni». Per non vedersi rifiutato il pagamento lunedì prossimo, quindi, sarà bene controllare le tabelle di accorpamento della risoluzione dall’agenzia delle Entrate 17 marzo 2016, n. 13/E, la quale ha anche ridenominato alcuni codici tributo. Agenti Per gli agenti e rappresentanti di commercio, poi, il 2017 si apre anche con un aumento dei relativi contributi. Secondo il regolamento della Fondazione Enasarco, infatti, dal primo gennaio 2017, il contributo previdenziale Enasarco da calcolare «su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia» (compresi acconti e premi), «anche se non ancora liquidate» è aumentata dal 15,10% al 15,55% (7,775% a carico dell’agente e 7,775% a carico del preponente). Questa percentuale interessa solo gli agenti che operino in forma individua le o tramite una società di persone (snc o sas). Per quelli operanti in forma di società di capitali (srl, spa e sapa), invece, le mandanti devono versare un contributo al Fondo di Assistenza, calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, senza alcun limite di minimale o massimale. Queste percentuali non sono variate rispetto al 2016. La nuova aliquota del 15,55% si deve applicare per competenza, quindi, su tutte le provvigioni che “maturano” a partire dal primo gennaio 2017 (il pagamento per il primo trimestre 2017 scadrà il 22 maggio 2017), quindi, si continua ad applicare il 15,10% su quelle maturate nel 2016, anche se non ancora pagate dalla casa mandante ovvero non ancora fatturate dall’agente (il contributo per le provvigioni dell’ultimo trimestre 2016, solitamente fatturate i primi di gennaio 2017, scadrà il 20 febbraio 2017). Non rileva la data di emissione della fattura, in quanto il contributo Enasarco va pagato all’ente alla «maturazione della provvigione» (la quale può essere collegata anche alla scadenza del pagamento dal cliente), anche se l’agente non ha ancora emesso la relativa fattura. Considerata la variazione negativa dell’indice dei prezzi Istat dal 2015 al 2016 (dati provvisori da comunicato Istat del 4 gennaio scorso), nel 2017 non varieranno né i minimali contributivi (836 per i monomandatari e 418 euro per i plurimandatari), né i massimali provvigionali (37.500 euro per i monomandatari e 25.000 euro per i plurimandatari). La nuova fattura Nelle fatture che saranno emesse per le provvigioni maturate nel 2017, pertanto, si dovranno evidenziare: la trattenuta del contributo al Fondo di previdenza a carico dell’agente pari al 7,775% delle provvigioni, cioè la metà della nuova aliquota del 15,55 per cento; la ritenuta d’acconto del 23% sul 50% delle provvigioni ovvero sul 20% del loro ammontare, nel caso in cui l’intermediario si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi e lo abbia dichiarato, in carta semplice, al committente, mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R. In attesa del decreto MEF, attuativo dell’articolo 25-bis, comma 7, del Dpr 600/1973, le Entrate hanno chiarito che, nel periodo transitorio, la dichiarazione può essere inviata anche tramite pec e rimane valida “anche oltre l’anno cui si riferisce” (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E, paragrafo 18).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 gennaio 2017

 

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