ArticoloIl Sole 24 OreNewsChi accetta con il «fai-da-te» evita i controlli

Conseguenze diverse in caso di omissioni o errori per chi trasmetterà il modello 730 con il «fai-da-te» o ricorrendo a un Caf o professionista abilitato. In quest’ultima circostanza, infatti, con un controllo formale delle Entrate sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili non forniti da soggetti terzi ma inseriti manualmente nella dichiarazione, le sanzioni saranno sempre a carico dell’intermediario e non del contribuente. È chiaro che, però, chi non ha spese diverse da quelle già presenti nella precompilata ha più convenienza a trasmettere direttamente il modello senza integrazioni, perché non vi sono controlli formali sugli oneri precaricati. Ma vediamo meglio nel dettaglio. Presentazione diretta Se si presenta il modello 730 precompilato direttamente o tramite il sostituto d’imposta senza integrazioni o modifiche che incidano su imponibile e imposta, l’agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nel modello, se sono stati forniti alle Entrate da soggetti terzi, come ad esempio sugli scontrini della farmacia per le spese mediche o sulle ricevute delle spese universitarie. La stessa regola vale quando il 730 è presentato (direttamente o con sostituto), con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (variazione della residenza e non del domicilio). In tutti questi casi, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto ai bonus. Se il 730 precompilato è presentato direttamente o tramite il sostituto, con modifiche che incidono sul reddito o sull’imposta (ad esempio, per l’inserimento di spese mediche detraibili), invece, l’Agenzia effettua il controllo formale non solo sui dati inseriti ex-novo, ma anche sugli oneri deducibili o detraibili, forniti alle Entrate da soggetti terzi (banche, assicurazioni, università, medici, eccetera). Chi sceglie il Caf Se il 730 precompilato viene presentato tramite un Caf o un professionista, con o senza modifiche, il controllo formale sui suddetti documenti di spesa viene effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi. Per tutti i modelli 730 trasmessi (precompilati o meno, con modifiche o meno rispetto ai dati forniti dalle Entrate), i Caf o i professionisti abilitati, infatti, devono effettuare l’attività di verifica di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, la quale deve essere effettuata anche sui dati messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. In caso di rilascio di visto di conformità infedele, per un qualunque modello 730 inviato, si applicano ai Caf o ai professionisti le sanzioni amministrative da 258 euro a 2.582 euro. Inoltre, i Caf o i professionisti devono pagare allo Stato o al diverso ente impositore (ad esempio, Comune o Regione) una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, in base ai controlli automatici delle Entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Le eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale, quindi, sono inviate direttamente ai Caf o ai professionisti. La dichiarazione rettificativa Se l’infedeltà del visto non è già stata contestata dall’agenzia delle Entrate (con la comunicazione prevista dall’articolo 26, comma 3-ter, del Dm Finanze 164 del 31 maggio 1999) l’intermediario abilitato può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente (ovvero, se il contribuente non intende presentarla, «può trasmettere una comunicazione» di rettifica dei dati), al fine di ridurre la sua responsabilità solo alla sanzione, peraltro, ridimensionabile con le regole del ravvedimento operoso e, quindi, in base al momento in cui avviene la nuova presentazione. In questi casi, il contribuente, invece, dove versare la maggiore imposta e gli interessi.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 aprile 2018

 

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