Cessione dei crediti fiscali senza vincoli per i condòmini

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La cessione del credito d’imposta Irpef del 65% per i lavori di risparmio energetico «qualificato» su parti comuni condominiali da parte dei condòmini incapienti dovrebbe essere prorogata fino alla fine del 2017 dalla legge di Stabilità 2017, in discussione alla Camera. Ma la novità è nella possibilità di due nuovi tipologie di cessione dei crediti Irpef e Ires da parte di tutti condòmini ( anche non incapienti ), dal 2017 al 2021, non solo verso i “fornitori che hanno effettuato gli interventi” sulle parti comuni, ma anche nei confronti di altri “soggetti privati” (ad esempio commercialisti, architetti, amministratori di condominio, imprenditori o persone fisiche), i quali potranno decidere anche di rivendere a terzi questi crediti fiscali. Per le spese pagate dal 2017 al 2021 dai condomìni per gli interventi antisismici su parti comuni di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una o due classi, i “soggetti beneficiari” (anche non incapienti) della relativa detrazione Irpef e Ires, rispettivamente del 75% e dell’85% (da ripartire in 5 anni), potranno cedere il credito d’imposta ai relativi fornitori o a “soggetti privati” (esclusi gli “istituti di credito” e gli “intermediari finanziari”), “con la possibilità che” questo credito “sia successivamente cedibile” a terzi. La stessa tipologia di cessione (in questo caso, senza l’esclusione di banche e intermediari), poi, potrà essere effettuata anche per l’eco-bonus nelle parti comuni condomini del 70% o del 75%, da ripartire in 10 anni. Per la cessione del credito da parte degli incapienti è già stata emanata la disposizione attuativa (provvedimento 22 marzo 2016, prot. n. 43434), la quale dovrà essere considerata per l’attuazione delle due nuove agevolazioni (entro il primo marzo 2017), considerando che i termini utilizzati sono identici. Quindi, non saranno cedibili solo i crediti generati dalle forniture di beni, ma anche quelli per i servizi, anche tramite appalti o da parte di professionisti. La detrazione, poi, spetterà dall’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore di condominio al fornitore o al soggetto terzo. Con la cessione al fornitore, naturalmente, il bonifico sarà solo per la parte non ceduta come credito d’imposta, in quanto questa è compensata con il “totale fattura”. In questo caso, poi, non sarà necessario che il condòmino incapiente, che cede tutto il suo credito, versi la rispettiva quota millesimale al condomìnio entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. Se i cessionari non saranno i fornitori, non sarà possibile la compensazione della posizione debitoria con quella creditoria e i cessionari dovranno pagare il prezzo della cessione del credito al condomìnio. Una volta avvenuta la cessione del credito, l’amministratore di condomìnio ridurrà la quota millesimale di spesa dell’intervento da addebitare al condòmino. Non vi sono i vincoli al prezzo di cessione del credito d’imposta, quindi, questo potrà essere anche inferiore al valore del credito stesso, considerando che il bonus fiscale potrà essere recuperato solo in 10 anni (5 per il sisma-bonus) dal cessionario e che quest’ultimo rinuncerà ad incassare subito la corrispondete parte della fattura che emetterà per i lavori eseguiti. Solo per le due nuove tipologie di cessioni dei crediti fiscali (non per quella degli incapienti), i cessionari («fornitori» o altri «soggetti privati») potranno successivamente cederli nuovamente a terzi . La volontà delle parti dovrà risultare da reciproche comunicazioni “in forma scritta” o da un apposito contratto. Inoltre, l’agenzia dovrebbe provvedere all’invio di un’apposita comunicazione, contenente i dati della cessione del credito.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 8 novembre 2016

 

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