ArticoloIl Sole 24 OreNewsCento euro ai «piccoli» per adeguare i software

Per i costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico necessario per le due nuove comunicazioni introdotte dal decreto fiscale (fatture emesse e ricevute e liquidazioni periodiche Iva), oppure per l’opzione quinquennale di invio di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute, spetterà, una sola volta, un credito d’imposta di 100 euro, solo compensabile in F24 (non rimborsabile), se si esercita l’attività nel 2017 e se nell’anno precedente al sostenimento della spesa il volume d’affari non ha superato 50mila euro. Per i commercianti al minito si può aggiungere un credito di 50 euro legato agli adempimenti sui corrispettivi. La norma dice che sono interessati a questo credito d’imposta solo i soggetti che sono «in attività nel 2017», ma non specifica se sia necessario lo svolgimento dell’attività per tutto l’anno o solo per una parte di esso, ad esempio per chi inizia l’attività. Inoltre, viene richiesto che, «nell’anno precedente» a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, i soggetti abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. Anche in questo caso, non si dice nulla relativamente alle start-up nell’anno di effettuazione dell’investimento, le quali evidentemente non hanno alcun fatturato per l’ìanno precedente alla loro nascita. Non vi dovrebbe essere alcuna scadenza temporale per il sostenimento dell’adeguamento tecnologico, in quanto l’unico limite riguarda l’esercizio dell’attività nel 2017. In aggiunta al credito d’imposta di 100 euro per il suddetto adeguamento tecnologico e in presenza del rispetto dei requisiti per lo stesso, ai commercianti al minuto che dal 2017 esercitano l’opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, per «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi» è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro. Entrambi i crediti d’imposta possono essere utilizzati «esclusivamente in compensazione» in F24 dal 1º gennaio 2018 e non concorrono alla formazione dell’imponibile Irpef, Ires e Irap. Devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico o in cui è stata esercitata l’opzione, oltre che in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 novembre 2016

 

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