Casse, contributo integrativo dalla Pa allineato al privato

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L’aumento del contributo integrativo dei biologi dal 2% al 4%, quando il committente è una Pubblica amministrazione, si deve applicare a tutti gli incassi ricevuti dallo scorso primo luglio 2019. Quello dal 2% al 5% dell’integrativo dei periti industriali verso la Pa, invece, si applica agli incassi ricevuti dal 25 febbraio 2019. Infine, per gli infermieri, gli assistenti sanitari e gli infermieri pediatrici, che esercitano l’attività in forma libero professionale, con committente la Pa, l’aumento dal 2% al 4% è partito dal 16 maggio 2019. A differenza del contributo soggettivo da versare alle Casse, che si calcola sul reddito ed è a carico del professionista, quello integrativo è «a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti» (articolo 8, comma 3, Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103). Inoltre, deve essere «riscosso direttamente dall’iscritto» all’atto del pagamento, «previa evidenziazione del relativo importo nella fattura», quindi, in caso di variazione (solitamente in aumento) della relativa percentuale applicabile (ad esempio, dal 2% al 4%), si deve individuare la data dell’incasso della fattura pro-forma, per capire quale aliquota utilizzare, ai fini del calcolo «preciso» di quanto incassare e per compilare la fattura definitiva. Tutti gli aumenti sopra indicati sono la conseguenza della corretta interpretazione della legge 133 del 2011, chiarita dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 luglio 2018, n. 4062/2018, la quale ha eliminato la disparità di trattamento del contributo integrativo professionale tra il settore pubblico e quello privato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 luglio 2018). La sentenza, però, per essere applicata ha avuto bisogno di essere recepita dai relativi regolamenti professionali, previa approvazione degli organi delle Casse e dei ministeri vigilanti, e come detto gli effetti si sono avuti solo nel corso del 2019. Pertanto, tutte le aliquote contributive della tabella pubblicata da «Il Sole 24 Ore» il 25 luglio 2018 non sono state influenzate dell’eliminazione della disparità di trattamento, in quanto sono quelle che devono essere utilizzate per il calcolo del contributo integrativo (e soggettivo) da versare nei prossimi mesi sul volume d’affari (e sul reddito) relativi al 2018.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2019

 

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