Case «A» e «B»: detrazione Iva cumulabile con altri bonus

ArticoloIl Sole 24 OreCase «A» e «B»: detrazione Iva cumulabile con altri bonus

Cumulo condizionato con bonus casa acquisti, box auto acquisti (non in appalto) e sisma bonus acquisti. A determinate condizioni, infatti, la detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata nel 2023 per l’acquisto «di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B», è cumulabile con il bonus casa acquisti, il box auto acquisti (non in appalto) e il sisma bonus acquisti.

Via libera alla nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata nel 2023 per l’acquisto «di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B».

Anche per l’Iva pagata nel 2023 (come per quella pagata nel biennio 2016-2017) la nuova detrazione è cumulabile con le seguenti detrazioni Irpef:

  • con il bonus casa acquisti, pari al 50% del 25% del prezzo (con limite del 25% a 96.000 euro), solo se l’acquisto riguarda “unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa” e viene effettuato entro 18 mesi “dalla data di termine dei lavori” (articolo 16-bis, comma 3, Tuir);
  • con il box auto acquisti (non quello con costruzione in appalto), solo se il box è pertinenziale e l’acquisto avviene “contestualmente all’immobile agevolato” (requisito richiesto solo ai fini della detrazione del 50% dell’Iva, circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.1 e articolo 16-bis, comma 1, lettera d, Tuir);
  • con il sisma bonus acquisti ordinario del 75% o del 85%, solo se l’acquisto dall’impresa è avvenuto entro 30 mesi “dalla data di conclusione dei lavori” e l’intervento ha riguardato la “demolizione” e la “ricostruzione di interi edifici”, ubicati in zona sismica 1, 2 e 3.

La spesa rilevante per questi bonus Irpef, però, deve essere considerata al netto della detrazione del 50% dell’Iva. Non va tolta l’intera Iva pagata, su cui si è calcolato il 50% della nuova detrazione, quanto l’articolo 16-bis, comma 1, Tuir, che sta alla base di tutte le detrazioni edili dice chiaramente che le spese su cui calcolare la percentuale del 50% del bonus casa sono quelle «sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti». Non esiste, quindi, un «principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa», come invece detto dalla circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.2, e confermato dalle istruzioni ai modelli dichiarativi relativi al 2016 (rigo E59 del 730 2017 e rigo RP59 di Redditi PF 2017). Dire ciò significherebbe dover togliere l’intera Iva pagata (e non solo la parte che si detrae dall’Irpef) dal costo rilevante per calcolare i bonus edili ai fini delle imposte sui redditi.

Si ritiene che la frase contestata alle Entrate sia un errore, in quanto nell’esempio fornito nella stessa circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.2, ai fini del calcolo del bonus casa acquisti dell’articolo 16-bis, comma 3, Tuir, viene tolto dalla spesa sostenuta solo il 50% dell’Iva pagata e non l’intera Iva pagata.

Ad esempio, un bonifico (anche non parlante) per l’acquisto della casa di 208.000 euro (200.000 euro, più Iva al 4% per “prima casa”), si ha diritto alla detrazione del 50% di 8.000 euro e a quella del 50% sul 25% «del costo dell’immobile rimasto a suo carico», cioè di 204.000 euro (208.000 – 4.000).

Le stesse conclusioni valgono anche per il box auto pertinenziale (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, Tuir), “acquistato contestualmente all’immobile agevolato”. Si consideri, ad esempio, il caso di un contribuente che acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale, per complessivi 200.000 euro + Iva del 4% (totale di 208.000 euro). Il «costo di realizzazione» del box, documentato dall’impresa, è di 10.000 euro, più Iva di 400 euro (totale di 10.400 euro). Il contribuente potrà detrarre dall’Irpef:

– 4.000 euro, pari al 50% dell’Iva di 8.000 euro sull’acquisto dell’immobile, comprensivo della pertinenza;

– 5.100 euro, pari al 50% del costo di realizzazione del box, al netto dell’Iva portata in detrazione riferita a tale costo: (10.400 – 200) x 50% = 5.100 euro.

Quindi, dai 10.400 euro (costo di realizzazione del box, comprensivo dell’Iva) vanno tolti solo i 200 euro della detrazione dell’Iva e non i 400 euro dell’intera Iva.

Non è corretto, quindi, dire che «non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa», mentre è corretto dire che il bonus del Tuir si calcola sulle spese «sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti» (si veda Il Sole 24 Ore del 17 maggio 2017).

Luca De Stefani

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 gennaio 2023