ArticoloIl Sole 24 OreNewsCasa, gli sconti guadagnano tempo

La legge di Stabilità 2017, approvata definitivamente dal Senato, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 tutti i bonus edilizi, cioè quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico “qualificato” degli edifici, per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione. Per gli interventi di risparmio energetico “qualificato” sulle parti comuni la proroga della detrazione Irpef e Ires del 65% è addirittura fino al 31 dicembre 2021. Sono stati notevolmente ampliati gli interventi agevolati per le misure antisismiche, per i quali si rimanda al Sole 24 Ore del novembre 2016. È stata introdotta, infine, una nuova detrazione Irpef e Ires del 70% per il quinquennio 2017-2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Questo bonus arriva al 75%, se si consegue almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015. Condomini verdi Per gli interventi “verdi” sulle parti comuni condominiali spetterà la detrazione Irpef e Ires del 65% fino al 2021. Si tratta del bonus introdotto dal 6 giugno 2013, che quindi è stato prorogato per altri 5 anni. Se l’intervento sull’involucro del condominio inciderà per più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, il bonus sarà del 70% ovvero del 75% se il miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva conseguirà almeno la qualità media di cui al decreto del 26 giugno 2015. Tutte queste detrazioni sulle parti comuni (65%, 70% e 75%), però, si basano sugli interventi della generale detrazione Irpef e Ires del 65% per le spese sul risparmio energetico, che è stata prorogata solo fino al 31 dicembre 2017. La disposizione, quindi, non brilla per chiarezza, perché dal 2018 al 2021 vuole applicare alle parti comuni condominiali un’agevolazione fiscale su interventi che in quel quadriennio non saranno più agevolati. Anche se giuridicamente attaccabile, comunque, la ratio della norma è chiara e si auspica che ciò venga confermato anche dall’agenzia delle Entrate. L’articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nell’ultimo periodo precisa che «le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio». Si ritiene che si intenda dire «le detrazioni di cui al presente comma» e non articolo, altrimenti questo limite dei 40.000 euro sarebbe applicabile anche alla proroga al 2017 della detrazione Irpef ed Ires del 65% sul risparmio energetico per le singole unità immobiliari ovvero a quella del 65% per le parti comuni condominiali. Il limite dei 40.000 euro, quindi, dovrebbe applicarsi solo alle spese per le parti comuni che hanno l’incentivo del 70% o del 75 per cento. Si auspica, comunque, un chiarimento delle Entrate, in quanto si tratta di investimenti che hanno bisogno di certezze. Le detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75% sui lavori sulle parti comuni spetterà anche se gli interventi sono effettuati dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Cessione del credito Per gli interventi che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, potranno usufruire delle suddette detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75%, i soggetti beneficiari potranno optare per la cessione del corrispondente credito d’imposta «ai fornitori che hanno effettuato gli interventi» stessi «ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito». A differenza del testo approvato dal Governo, la versione definitiva della legge di Stabilità 2017, approvata dal Parlamento, ha previsto che anche per queste detrazioni (articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63), come per quelle del 75% e 85% sulle misure antisismiche realizzate sulle parti comuni di edifici condominiali (comma 1-quinquies), la suddetta cessione sarà esclusa verso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Le relative modalità di attuazione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, entro il primo marzo 2017.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 8 dicembre 2016

 

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