Bonus mobili ed elettrodomestici: tutti i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, sia per la detrazione generale, sia per quella per le giovani coppie

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La legge di Stabilità 2016 raddoppia i bonus per l’acquisto di mobili e arredi. Infatti la legge 208/2015 ha prorogato per quest’anno la detrazione del 50% delle spese sostenute (fino a 10mila euro) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici – di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica – che sono destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La proroga va in parallelo con la conferma, anche quest’anno, dell’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con una detrazione del 50% (65% per gli interventi antisismici) per un massimo di 96mila euro.

Come detto, la legge di Stabilità ha potenziato ed esteso lo sconto fiscale per i mobili: per le giovani coppie, coniugi o conviventi, di cui uno almeno abbia meno di 35 anni (o compia 35 anni quest’anno) c’è la possibilità di detrarre in dieci anni il 50% della somma impiegata per l’acquisto di mobili destinati all’abitazione primncipale. La casa deve essere stata acquistata, a titolo oneroso o gratuito, nel 2015 o nel 2016. In questo caso il bonus mobili ha un plafond di 16mila euro.
Il nuovo bonus mobili è destinato a favorire le giovani coppie in possesso, nel 2016, dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. In caso di coniugi non importa la data del matrimonio; la convivenza invece deve durare da almeno tre anni e deve essere attestata dalla stato di famiglia.
La casa può essere acquistata dalla coppia o da uno dei partner, in questo caso l’agenzia delle Entrate – nella circolare 7/E/2016 – richiede che il proprietario sia il partner under 35.
L’acquisto può essere stato effettuato anche lo scorso anno, visto che la normativa fiscale dà tempo 12 mesi per adibire l’immobile ad abitazione principale. La destinazione, per gli acquisti 2016, deve avvenire, comunque, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017, relativa al 2016.
L’agenzia chiarisce che l’acquisto dei mobili può avvenire in qualsiasi momento nel 2016, purché la casa acquistata quest’anno sia destinata – come detto – ad abitazione principale entro il termine per la dichiarazione dei redditi 2017 (2 ottobre). Per gli acquisti di case nel 2015 la destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.
Il bonus mobili per giovani coppie è calcolato, come detto prima, su un importo complessivo di 16mila euro: l’acquisto può essere effettuato da entrambi i partner o da uno solo dei componenti, anche da colui che ha superato i 35 anni.
L’acquisto deve essere effettuato con bonifico o con carta di debito o di credito: non è richiesto il bonifico utilizzato per le ristrutturazioni edilizie (la regola vale anche per il bonus mobili”generale”).
La circolare delle Entrate 7/E chiarisce che per la «medesima unità abitativa», non si può beneficiare sia della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, sia di quella generale, sempre del 50%, utilizzabile da tutti i contribuenti Irpef. L’incompatibilità vale anche per acquisti di mobili diversi, necessari per arredare case acquistate quest’anno (o nel 2015), adibite ad abitazione principale entro il 2 ottobre 2017 (o entro il 31 dicembre 2016) e contemporaneamente soggette a lavori di ristrutturazione quest’anno. Cioè vale anche se sono rispettate tutte le condizioni delle due norme agevolative.

Momento della verifica dei requisiti

Per beneficare del bonus mobili per le giovani coppie, che consente una detrazione del 50% per gli acquisti pagati nel 2016, sia il requisito soggettivo (conviventi da almeno 3 anni o coniugi anche da meno di 3 anni), sia quello anagrafico (almeno uno dei due non deve aver superato i 35 anni di età), sia quello dell’essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia, devono essere soddisfatti nel corso del 2016, “indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione”, quindi, la loro sussistenza può essere “anteriore o successiva alla data di acquisto”, cioè di pagamento, dei mobili. E’ questo uno dei principali chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.1, con la quale, ad esempio, oggi un single, con meno di 35 anni, può acquistare i mobili, beneficiando della detrazione Irpef del 50%, se entro il 31 dicembre 2016 si sposa e acquista un’unità immobiliare, che entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato) diventerà abitazione principale della coppia.

Stop al bonifico parlante

Tra le altre novità, poi, si segnala una maggiore libertà nella scelta delle modalità di pagamento sia per il bonus dedicato alle giovani coppie (solo per i mobili) sia per quello dedicato a tutti i contribuenti (giovani o meno) per i mobili e i grandi elettrodomestici. In particolare, restano ammessi, come prima, solo i pagamenti tramite bonifico, carta di debito o credito, ma se il pagamento viene “disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia” (bonifico “parlante”, soggetto a ritenuta). Sono superate, quindi, le precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 29/E/2013, paragrafo 3.6. Restano non ammessi, invece, i pagamenti “mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento”.

Soggetti agevolati

Relativamente all’ambito soggettivo, sono considerate “giovani coppie” agevolate quelle che, alternativamente:

  • sono coppie “conviventi more uxorio” (cioè di fatto, secondo il costume matrimoniale), che hanno “costituito nucleo da almeno tre anni”. Le Entrate hanno chiarito che la convivenza almeno triennale deve risultare “nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia” (certificato di stato di famiglia che attesti la comune residenza) o “mediante un’autocertificazione resa ai sensi” dell’articolo 45, dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
  • sono “un nucleo familiare composto da coniugi”, anche da meno di tre anni (non rileva “il requisito della durata del vincolo matrimoniale”); possono essersi sposati anche prima del 2016, ma è necessario “che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016”, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo “la data di acquisto” (cioè di pagamento) dei mobili; quindi, anche se non sono ancora sposati, oggi possono comperare i mobili, detraibili al 50%, ma entro il 31 dicembre 2016 devono sposarsi.

La definizione di «giovane coppia» è simile a quella usata dall’articolo 1, comma 1, decreto Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2014, relativo alla disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con l’unica differenza che, in questo caso, i conviventi devono aver “costituito nucleo da almeno due anni” e non tre anni, come previsto per il nuovo bonus mobili. Peraltro, va detto che questo requisito del “nucleo da almeno tre anni” non dovrebbe essere rispettato dai coniugi, ma solo dai “conviventi more uxorio”, anche se si auspica una conferma dalle Entrate sul tema.

Requisito anagrafico

La norma prevede che sia per i coniugati, che per i “conviventi” triennali, “almeno uno dei due componenti” non debba aver “superato i trentacinque anni” di età. Anche se da una lettura giuridica della norma questa condizione dovrebbe essere verificata il giorno stesso della data del pagamento dei mobili detraibili, secondo l’agenzia delle Entrate, “per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno”, questo “requisito anagrafico deve intendersi rispettato” anche da tutti coloro che hanno compiuto “il 35° anno d’età” prima della data di acquisto dei beni agevolati, purché ciò avvenga nell’anno 2016, “a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade”. Quindi, almeno uno dei due componenti la “giovane coppia”, non deve aver superato i 35 anni di età in almeno un giorno del 2016, considerando che il superamento di questa età si ha al compimento del “35° anno d’età” e non del “36° anno d’età”. Ad esempio, anche se oggi tutti e due i componenti la giovane coppia hanno già 35 anni, ma uno dei due ha compiuto “il 35° anno d’età” durante il periodo che va dal primo gennaio 2016 a oggi, domani e fino alla fine del 2016 potrà comperare comunque i mobili, beneficiando della relativa detrazione del 50 per cento.

Fabbricati agevolati

Relativamente all’unità immobiliare da arredare, a differenza di quanto avviene per l’altro bonus mobili e grandi elettrodomestici (dove è necessario effettuare prima dei lavori edili e beneficiare della relativa agevolazione), per il nuovo bonus mobili (non elettrodomestici) è necessario che gli acquisti siano finalizzati ad arredare “un’unità immobiliare”, acquistata dalla giovane coppia (anche per quote non uguali), e che questa sia “da adibire ad abitazione principale”.

La norma non indica la data entro la quale la giovane coppia deve effettuare l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ma l’agenzia delle Entrate ha chiarito che ciò debba avvenire “nell’anno 2016”, quindi, anche dopo l’acquisto (cioè il pagamento) dei mobili agevolati. Inoltre, l’agenzia ha concesso che l’acquisto di questa unità immobiliare possa essere anche già “stato effettuato nell’anno 2015” (circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.1). Questa possibilità è stata concessa perché nel Tuir vi sono previsioni agevolative, come quelle per la detrazione degli interessi di mutuo, che consentono il trascorrere di ben 12 “mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale”.

Ai fini del bonus mobili, l’immobile dovrà “essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia” entro la fine del 2016, per gli acquisti effettuati nel 2015, ovvero entro 2 ottobre 2017, per gli acquisti effettuati nel 2016.

Non è necessario, quindi, che il rogito di acquisto avvenga per forza prima del pagamento dell’acquisto dei mobili. Non rileva l’età al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare da arredare.

Le Entrate hanno chiarito che l’acquisto può “essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi”, a patto che quest’ultimo sia anche il componente della coppia “che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016”. Quindi, è sufficiente che solo uno dei due membri della coppia sia il formale acquirente dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, però, “l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016”.

Oltre all’acquisto a titolo oneroso, è possibile anche l’acquisto a titolo gratuito, tramite donazione o successione, in coerenza con la circolare delle Entrate 11 maggio 2015, n. 49/E, che, relativamente alla decadenza dell’agevolazione “prima casa”, ha riformato diversi orientamenti precedenti di segno contrario (circolari 26 gennaio 2001, n. 6/E e 29 maggio 2013, n. 18/E, oltre che la risoluzione 3 aprile 2008, n. 125/E). Secondo le nuove indicazioni delle Entrate, infatti, “in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa”, anche “il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile, entro un anno dall’alienazione, è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio” (in linea con le sentenze della Cassazione 29 luglio 2014, n. 17151, 29 novembre 2013, n. 26766, 26 giugno 2013, n. 16077, 12 marzo 2014, n. 5689). Dovrà essere chiarito se prima dell’acquisto degli arredi sia necessario l’atto notarile (ipotesi più probabile) o se sia sufficiente un preliminare registrato.

Beneficiari

Per beneficiare della detrazione per le giovani coppie, non rileva quale dei due “componenti il nucleo familiare acquisti i mobili”, quindi, le spese possono essere sostenute indifferentemente da “entrambi i componenti la giovane coppia” ovvero “da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età”. Naturalmente, l’ammontare massimo della spesa di 16.000 euro, sulla quale va calcolata la detrazione, deve essere “riferito alla coppia”, quindi, se le spese superano i 16.000 euro, “la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno”.

Cumulabilità

Per la “medesima unità abitativa”, non si può beneficiare sia della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, sia di quella generale, sempre del 50%, utilizzabile da tutti i soggetti Irpef. L’incompatibilità vale anche per acquisti di mobili diversi, necessari per arredare case acquistate quest’anno (o nel 2015), adibite ad abitazione principale entro il 2 ottobre 2017 (o entro il 31 dicembre 2016) e contemporaneamente soggette a lavori di ristrutturazione quest’anno. Cioè, vale anche se sono rispettate tutte le diverse condizioni delle due norme agevolative. La stretta è arrivata dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.3.

Incumulabilità tra i due bonus mobili

La normativa prevede genericamente che la nuova detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie non sia “cumulabile” con quella generale utilizzabile da tutti i soggetti Irpef (persone fisiche, i professionisti e i soci delle società di persone). Come è accaduto per altre agevolazioni (ad esempio, per la detrazione del 36-50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e quella del 55-65% sul risparmio energetico qualificato) l’incumulabilità vale sicuramente per lo stesso acquisto agevolato (risoluzione 5 luglio 2007, n. 152/E). Ad esempio, se una giovane coppia compera un arredo su una casa che ha acquistato quest’anno, nella quale fa fare, entro la fine del 2016, delle manutenzioni straordinarie detraibili al 50%, non può beneficiare della doppia detrazione del 50%, quella per le giovani coppie e quella generale.

Oltre a questa regola, però, secondo l’agenzia delle Entrate l’incompatibilità delle due agevolazioni è molto più ampia, in quanto “non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa” (circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.3). Quindi, una giovane coppia non potrà acquistare, ad esempio, 16.000 euro di mobili per arredare la propria abitazione principale di proprietà e acquistare anche 10.000 euro di altri mobili per la stessa abitazione, previo lavori di recupero edilizio agevolabili al 50%, beneficiando delle detrazioni, rispettivamente, di 8.000 euro e di 5.000 euro, oltre che di quella per la ristrutturazione.

Ma l’agenzia va oltre e afferma che se “la coppia o uno solo dei componenti” beneficia, “anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici, per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile”. L’incompatibilità, quindi, non riguarda solo “l’arredo della medesima unità abitativa”, ma anche, da un lato, l’acquisto di grandi elettrodomestici (beneficiando, anche parzialmente, del bonus generale), dall’altro lato, l’acquisto di mobili, usufruendo della nuova detrazione per le giovani coppie.

Queste ultime, comunque, potranno “beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili” (o i grandi elettrodomestici) acquistati saranno “destinati all’arredo di unità abitative diverse”.

 

 

Bonus mobili e grandi elettrodomestici Bonus mobili per le giovani coppie
Requisiti soggettivi Tutte le persone fisiche, i professionisti e i soci delle società di persone. Essere una “giovane coppia”, cioè alternativamente essere una coppia “convivente more uxorio” da almeno tre anni o essere coniugati (anche da meno di tre anni).
Requisiti anagrafici Nessuno. Almeno uno dei due componenti la “giovane coppia”, non deve aver superato i 35 anni di età in almeno un giorno del 2016.
Requisito dell’immobile da arredare Si deve beneficiare della detrazione del 50% per la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l’acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati, per pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Gli acquisti devono essere finalizzati ad arredare un’unità immobiliare, acquistata dalla giovane coppia (anche per quote non uguali) e da adibire ad abitazione principale.
Periodo agevolato, in cui i beni agevolati vanno pagati Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Beni agevolati Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). Solo mobili
Limite di spesa e di detrazione 10.000 euro, con limite di detrazione di 5.000 euro, da ripartire in 10 anni. 16.000 euro, con limite di detrazione di 8.000 euro, da ripartire in 10 anni.
Modalità di pagamento Bonifico, anche non “parlante” (nella causale non è più d’obbligo l’articolo 16-bis, Tuir), carta di credito o di debito (bancomat).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 2 aprile 2016

 

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