Bonus mobili per il 2015 anche grazie alle ristrutturazioni del 2012

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La nuova detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili (non di grandi elettrodomestici) da parte delle “giovani coppie”, ai fini dell’arredo dell’unità immobiliare, acquistata e da adibire ad abitazione principale, si applica solo per il 2016 (articolo 1, comma 75, Legge 28 dicembre 2015, n. 208), quindi, non interessa il modello 730 2016, relativo al 2015. In questa dichiarazione, invece, dovranno essere inserite le detrazioni relative al classico bonus del 50%, in vigore dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto (nel limite di 10.000 euro di spesa) di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati ad arredare le abitazioni ristrutturate, per le quali si beneficia, dopo il 26 giugno 2012, dell’incentivo Irpef del 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Modalità di pagamento

A differenza delle detrazioni Irpef del 36-50% sul recupero del patrimonio edilizio e Irpef e Ires del 55-65% sugli interventi per il risparmio energetico, dove il bonifico “parlante” (cioè quello con indicati nella causale la norma agevolativa e il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e per il quale è prevista anche la trattenuta della ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 25, decreto legge n. 78/2010) è in generale l’unico metodo di pagamento consentito per beneficiare di questi bonus fiscali, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (e dal 2016, anche per il bonus mobili per le giovani coppie), è possibile scegliere di pagare anche con un bonifico non parlante (circolare 31 marzo 2016, n. 7/E), la carta di debito (bancomat) o la carta di credito.

E’ stata superata, quindi, la regola, imposta dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.6, che imponeva che se si sceglieva il pagamento mediante bonifico bancario o postale era necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico “parlante”, soggetto a ritenuta). Restano non ammessi, invece, i pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se si utilizza la carta di credito e di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.5).

I vari metodi di pagamento concessi (bonifico o carte elettroniche), però, non sono indifferenti per il negoziante o l’artigiano che fornisce i beni agevolati, in quanto la ritenuta d’acconto del 4% può essere evitata solo se si incassa tramite bonifico non parlante, carta di credito o bancomat. In questi casi, infatti, non vi è alcuna specifica causale da indicare nella transazione elettronica e la banca di accredito non trattiene la ritenuta del 4% sull’importo incassato. Se si effettua il pagamento tramite bonifico parlante, invece, anche per i mobili e gli elettrodomestici, è obbligatorio indicare nella causale del pagamento l’articolo 16-bis, Tuir, oltre che i codici fiscali dei beneficiari del bonifico e della detrazione. Quando la banca di accredito riceve il bonifico con queste causali, infatti, deve trattenere e versare all’Erario la ritenuta d’acconto del 4 per cento.

Limite dei 10.000 euro

Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, il limite di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale agevolato (che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016), anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.7). Questa regola è stata confermata anche dalla circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 1. Inoltre, il limite di 10.000 euro deve essere “riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione” (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5), “a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa” (istruzioni del modello 730 o di Unico PF). Naturalmente, se un contribuente esegue i “lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari”, può beneficiare del bonus mobili “più volte” e l’importo massimo di 10.000 euro è “riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione” (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5).

Mobili e lasso temporale e Telefisco 2016

Anche se la spesa di ristrutturazione dell’abitazione, detraibile al 50%, è stata pagata nel secondo semestre 2012, si può usufruire del bonus mobili e grandi elettrodomestici per i pagamenti del 2016. In particolare, per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, pagati nel 2016 e detraibili dall’Irpef al 50%, è necessario aver effettuato dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 almeno un pagamento, detraibile al 50% (articolo 16-bis, Tuir), per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulla casa da arredare, rilevante per il bonus mobili, non rilevando il fatto che siano trascorsi tanti anni tra quest’ultimo pagamento e quello per il bonus mobili. E’ questo il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 1, la quale riassume una risposta data a Telefisco 2016 e conferma quanto detto nella circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.6, in revisione di quanto sostenuto nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E (si veda Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2016).

Solo beni nuovi

Sono agevolati solo gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Anche se la norma non lo preveda espressamente, infatti, questo requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.4).

Scontrino non parlante

Per provare l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici è possibile conservare lo scontrino che non riporti il codice fiscale dell’acquirente (cosiddetto scontrino non parlante), a patto che contenga l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Questa indicazione è contenuta nella circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.4, che supera quanto detto nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, dove sembrava che l’unico documento di prova fosse la fattura.

Mobili e acquisto dall’estero

Anche gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati all’estero possono essere agevolati con la detrazione Irpef del 50%, patto che il pagamento avvenga con un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale), riportante la causale del versamento (norma agevolativa), il codice fiscale del contribuente e il numero di partita Iva, il codice fiscale o l’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero del beneficiario del pagamento. Se il bonifico viene effettuato su un conto corrente in Italia del venditore non residente, va operata la ritenuta d’acconto del 4%, che potrà essere scomputata dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o richiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 38, dpr n. 602/1973 (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.5).

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2016

 

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